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Personale: diritto alla conservazione del posto durante il periodo di prova presso altra p.a.


L’ente di appartenenza deve assicurare al dipendente dimissionario la conservazione del posto per tutta l’effettiva durata del periodo di prova presso l’amministrazione di nuova assunzione, e non solo per il tempo, teorico, contrattualmente previsto per il suddetto periodo di prova.

Pertanto, la garanzia per il dipendente si protrae fino a che il periodo di prova presso la nuova amministrazione non si sia completamente ed effettivamente concluso.

Occorre dunque tenere conto dell’eventuale prolungamento del periodo di prova conseguente al sopravvenire di cause di sospensione del rapporto di lavoro (e del periodo di prova) nell’ambito del nuovo rapporto di lavoro.

Questo il principio espresso dall’Aran nell’orientamento applicativo RAL_1944 del 28 luglio 2017, in merito alla corretta interpretazione dell’art. 14-bis, comma 9, del CCNL del 6.7.1995, come sostituito dall’art. 20, comma 1, del CCNL del 14.9.2000 secondo cui “Durante il periodo di prova, il dipendente ha diritto alla conservazione del posto, senza retribuzione, presso l’ente di provenienza e, in caso di recesso di una delle parti rientra, a domanda, nella precedente categoria e profilo …….”.

La suddetta clausola contrattuale, come chiarito dall’Aran nell’orientamento applicativo RAL_1942 del 28 luglio 2017, trova applicazione solo relativamente al personale dell’ente titolare di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato e non anche nei confronti del personale assunto con contratto di lavoro a termine.

In tal senso depone, infatti, il comma 1 del suddetto art. 14-bis, che individuando il personale destinatario della sua disciplina espressamente dispone che: “Il dipendente assunto in servizio a tempo indeterminato è soggetto ad un periodo di prova …..”.

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