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Gare: la mancata convocazione alla seduta pubblica invalida la procedura selettiva


La violazione della regola della pubblicità della seduta di gara comporta l’invalidità di tutti gli atti della procedura selettiva, senza che rilievi l’assenza di prova dell’effettiva lesione sofferta dai concorrenti, trattandosi di adempimento posto a tutela non solo della parità di trattamento tra gli stessi, ma anche dell’interesse pubblico alla trasparenza ed all’imparzialità dell’azione amministrativa, le cui conseguenze negative non sono apprezzabili ex post.

Questo il principio ribadito dal Tar Puglia, Lecce, con la sentenza n. 1434 del 4 settembre 2017.

Nel caso di specie un concorrente aveva lamentato di non essere stato convocato per la seduta pubblica destinata alla lettura dei punteggi tecnici ed all’apertura delle offerte economiche.

In particolare, era stato accertato che la stazione appaltante aveva inviato al concorrente una pec con la data di convocazione presso un indirizzo Pec errato, con la conseguenza che questa non era stata mai ricevuta.

I giudici amministrativi hanno accolto il ricorso annullando gli atti impugnati al fine della riedizione della gara, ivi compresi le delibere di indizione della procedura, il bando di gara, il disciplinare ed il capitolato speciale di appalto, tutti i verbali del seggio di gara e della commissione, il provvedimento di aggiudicazione provvisoria e quello di verifica positiva di congruità dell’offerta e comprova dei requisiti.

Al riguardo va osservato che secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale la regola generale della pubblicità della gara, segnatamente con riguardo al momento dell’apertura delle buste contenenti le offerte (economiche), implica necessariamente l’obbligo del seggio di gara di portare preventivamente a conoscenza dei concorrenti il giorno, l’ora e il luogo della seduta della commissione di gara, in modo da garantire loro l’effettiva possibilità di presenziare allo svolgimento delle operazioni di apertura dei plichi pervenuti alla stazione appaltante (Tar Puglia, Lecce, sent. n. 502/2016).

E’ necessario, dunque, che le stazioni appaltanti prestino particolare attenzione al noto principio di pubblicità delle operazioni di gara, tenuto conto che la relativa violazione costituisce vizio insanabile della procedura che si ripercuote sul provvedimento finale di aggiudicazione, invalidandolo, e può determinare una responsabilità erariale dei componenti della commissione di gara (Corte dei conti, sez. Veneto, sentenza n. 133/2015).

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