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Corruzione: l’asservimento della funzione pubblica agli interessi dei privati


L’accordo con cui il privato prometta o consegni al soggetto pubblico, che accetta, denaro od altre utilità, per assicurarsene, senza ulteriori specificazioni, i futuri favori, determina un totale asservimento della funzione pubblica agli interessi del privato corruttore.

Questo quanto ribadito dalla Corte dei Conti, sez. giur. Veneto, con la sentenza n. 100 depositata il 30 agosto 2017.

Nel caso di specie un soggetto di nomina politica era stato condannato, in sede penale, per diversi fatti di corruzione, essendo risultato tra i protagonisti principali di un articolato sistema corruttivo diffuso e radicato, messo in atto con altri primari esponenti politici e funzionari pubblici.

In particolare, il disegno illecito veniva attuato attraverso diverse categorie di prestazioni corruttive, e cioè la corresponsione sistematica a carattere para-stipendiale di somme di danaro e il pagamento episodico ma regolare di tangenti.

Tenuto conto della gravità della condotta, espressa dalla sua rilevante durata nel tempo e dalla elevata entità delle somme percepite quale tangente, e del suo disvalore sociale, della diffusione mediatica, del ruolo apicale rivestito dal soggetto agente (Assessore regionale alle Infrastrutture), il danno all’immagine sofferto dall’amministrazione è stato quantificato nel doppio delle somme corruttive percepite.

I giudici contabili hanno condannato, altresì, il soggetto di nomina politica a risarcire all’ente anche il danno da disservizio in quanto lo stesso, asservendo la propria funzione ad attività di carattere corruttivo, aveva rotto il sinallagma che lo legava all’amministrazione così rendendo di fatto priva di giustificazione parte della spesa sostenuta per le remunerazioni ricevute.

Come evidenziato dai giudici contabili, la spesa (inutilmente) sostenuta dall’amministrazione per remunerare un proprio dipendente infedele integra un danno da disservizio in corrispondenza non tanto delle ore di lavoro mancanti, quanto del livello di sviamento della funzione rispetto agli obiettivi che le sarebbero propri.

Leggi la sentenza
CC Giur. Veneto sent. n. 100 -17

 


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