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Gare: illegittima la riapertura del termine per la presentazione delle offerte ormai scaduto


La proroga del termine di presentazione delle offerte può essere accordata soltanto in pendenza del termine stesso, e non dopo la sua scadenza.

Questo il principio ribadito dal Tar Lazio con la sentenza n. 8806 del 20 luglio 2017.

Nel caso di specie la stazione appaltante, durante la seduta per l’apertura delle buste, aveva comunicato ai concorrenti presenti che non avrebbe aperto le buste, perché avrebbe ulteriormente “prorogato” il termine di presentazione delle domande a causa di un disservizio sul portale ANAC per il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità.

Di conseguenza, era stato consentito ad altri concorrenti di depositare la propria offerta oltre l’originario termine di presentazione.

Come ribadito dai giudici amministrativi, la proroga di un termine (definito come perentorio dalla stessa lex specialis) può essere accordata soltanto in pendenza del termine stesso, e non dopo la sua scadenza (Tar Puglia, Lecce, sez. III, sent. n. 2816/2015).

In particolare, il termine fissato per la presentazione delle domande di partecipazione a una gara pubblica ha natura decadenziale a garanzia della par condicio e della trasparenza dell’azione amministrativa, tant’è che con il superamento del termine si consolida l’interesse dei concorrenti a evitare l’ammissione di ulteriori offerte.

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