Entra in area riservata:
Entra in area riservata:
 

Licenziamento disciplinare: le novità del decreto correttivo


Il 5 agosto è entrato in vigore il d.lgs. 118/2017 in materia di licenziamento disciplinare (pubblicato in G.U. 181/2017).

Il decreto, correttivo del precedente d.lgs. 116/2017, ha introdotto modifiche alla disciplina del licenziamento disciplinare, prevista dall’articolo 55-quater del d.lgs. 165/2001, volte a rafforzare detto istituto al fine di un più efficace contrasto all’assenteismo nella Pubblica Amministrazione dovuto a condotte riconducibili a falsa attestazione della presenza in servizio accertata in flagranza ovvero mediante strumenti di sorveglianza o di registrazione degli accessi o delle presenze.

Il nuovo decreto ha apportato modifiche all’articolo 1, del d.lgs. 116/2016 prevedendo un termine più ampio per la denuncia al PM e la segnalazione alla competente Procura regionale della Corte dei Conti, che passa da 15 a 20 giorni, e per l’eventuale successiva azione di responsabilità che dovrà essere esercitata entro 150 (anziché 120) giorni successivi alla denuncia, senza possibilità di proroga.

E’ stato inoltro introdotto l’obbligo di comunicazione alla Funzione pubblica dei provvedimenti di cui ai commi 3-bis (provvedimento di sospensione cautelare dal servizio) e 3-ter (provvedimento di contestazione dell’addebito e di convocazione del dipendente dinanzi all’UPD) e quelli conclusivi dei procedimenti, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 55-bis, comma 4 (art. 3).

 CONSULTA il ciclo di workshop in materia di Personale

 


Richiedi informazioni