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Lombardia, del. n. 215 – Esternalizzazione servizio pubblico a Società partecipata


Un sindaco ha chiesto se nel caso di trasferimento del servizio di smaltimento dei rifiuti ad una società partecipata mediante in house providing, il comune e la Società siano soggetti agli obblighi previsti dall’articolo 31 del d.lgs. 165/2001, con conseguente soppressione, per il personale assunto a tempo indeterminato addetto al servizio di pulizia strade, del posto di dotazione organica, ovvero sia percorribile l’applicazione dell’istituto del distacco di cui all’art. 23-bis, comma 7, del d.lgs. 165/2001.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 215/2017, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 4 agosto, hanno evidenziato la diversità dei due istituti: mentre la disciplina di cui all’articolo 31 del d.lgs. 165/2001 trova applicazione a quei processi riorganizzativi che conducono all’esternalizzazione potenzialmente duratura di servizi, l’istituto previsto dall’articolo 23-bis, comma 7, del medesimo decreto legislativo postula, invece, la temporaneità dell’assegnazione del personale preposto alle attività o ai servizi esternalizzati.

L’articolo 31 del d.lgs. 165/2001 stabilisce che, fatte salve le disposizioni speciali, nel caso di trasferimento o conferimento di attività, svolte da pubbliche amministrazioni, enti pubblici o loro aziende o strutture, ad altri soggetti, pubblici o privati, al personale che passa alle dipendenze di tali soggetti si applica l’articolo 2112 del codice civile e si osservano le procedure di informazione e di consultazione di cui all’articolo 47, commi da 1 a 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 428.

L’art. 3, commi 30 e 31, della legge n. 244 del 2007 stabilisce invece che  le amministrazioni che costituiscono società o enti, comunque denominati, o assumono partecipazioni in società, consorzi o altri organismi, anche a seguito di processi di riorganizzazione, trasformazione o decentramento, adottano, sentite le organizzazioni sindacali per gli effetti derivanti sul personale, provvedimenti di trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali in misura adeguata alle funzioni esercitate mediante i predetti soggetti e provvedono alla corrispondente rideterminazione della propria dotazione organica; nelle more di tale rideterminazione, le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari al numero dei posti coperti al 31 dicembre dell’anno precedente all’istituzione o all’assunzione di partecipazioni, tenuto anche conto dei posti per i quali alla stessa data risultino in corso di espletamento procedure di reclutamento, di mobilità o di riqualificazione del personale, diminuito delle unità di personale effettivamente trasferito.

Il diverso istituto previsto dall’articolo 23-bis, comma 7, del medesimo decreto legislativo ha una sfera applicativa invece diversa, postulando, a prescindere dalla specifica modalità in concreto impiegata per ottenere lo scopo:

  • la temporaneità dell’assegnazione
  • la sussistenza di singoli progetti di interesse specifico dell’amministrazione che si vanno ad implementare
  • il consenso dell’interessato

Leggi la deliberazione
CC Sez. controllo Lombardia del. n. 215 – 17

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