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La responsabilità per gli incarichi eseguiti senza autorizzazione


La mancanza di autorizzazione nello svolgimento di un’attività extra lavorativa costituisce condotta illecita con conseguente danno per l’erario pari al compenso percepito dal dipendente in modo indebito.

Questo il principio ribadito dalla Corte dei Conti, sez. giur. Emilia Romagna, con la sentenza n. 170 depositata il 26 luglio 2017.

L’art. 53 comma 7, del d.lgs. 165/2001 (recependo l’articolo 58, comma 7, del previgente d.lgs. n. 29/1993) pone al dipendente pubblico un dovere che è strettamente inerente i doveri di ufficio, perché trova causa nell’esistenza di un rapporto di servizio con la pubblica amministrazione in virtù del quale egli è titolare dell’obbligo, posto dalla norma stessa, di richiedere e ottenere dall’amministrazione medesima la previa autorizzazione per l’espletamento di incarichi retribuiti esterni al servizio stesso.

L’inosservanza di tale obbligo comporta l’obbligatorio versamento dei compensi indebitamente percepiti all’amministrazione di appartenenza.

La c.d. “normativa anticorruzione”, ha rafforzato tale norma introducendo il comma 7-bis secondo cui “L’omissione del versamento del compenso da parte del dipendente pubblico indebito percettore costituisce ipotesi di responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti”.

Tuttavia, come ribadito dai giudici contabili, anche in assenza della precisazione contenuta nel comma 7-bis, la mancanza di autorizzazione nello svolgimento di un’attività extra lavorativa già costituiva (anche anteriormente all’entrata in vigore della legge 190/2012), condotta illecita con conseguente danno per l’erario (Corte conti, Sez. Emilia-Romagna n. 61/2015; sez. giur. Lombardia, sentenza 54/2015).

Con la conseguenza che il dipendente pubblico che svolge incarichi esterni retribuiti senza aver ricevuto la prescritta autorizzazione da parte dell’amministrazione è tenuto a versare il relativo compenso nel conto dell’entrata dell’amministrazione di appartenenza, costituendo l’omissione ipotesi di responsabilità erariale.

Leggi la sentenza
CC Giur. Emilia Romagna sent. n. 170 -17

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