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La responsabilità per il mancato utilizzo degli spazi finanziari richiesti dalla legge


Il responsabile del servizio finanziario risponde dell’omesso pagamento degli spazi finanziari concessi solo nel caso in cui sia provato che i responsabili dei servizi che gestiscono le rispettive funzioni abbiano adottato e trasmesso al servizio finanziario gli atti di liquidazione di loro competenza, al fine dell’emissione del mandato di pagamento.

Solo in questo caso, l’omesso pagamento può considerarsi causalmente riferibile alla condotta, illecita, del responsabile del servizio finanziario.

Questo il principio ribadito dalla Corte dei Conti, sez. giur. Emilia Romagna, con la sentenza n. 173 depositata il 31 luglio 2017.

L’articolo 1, comma 459, della legge 147/2013 prevede che le sezioni giurisdizionali irrogano, a carico dei servizi interessati, una sanzione pecuniaria comportante la trattenuta di due mensilità per il mancato pagamento, senza giustificato motivo, dei debiti per almeno il 90% degli spazi concessi.

Come evidenziato dai magistrati contabili, per poter pervenire al pagamento occorre la collaborazione dei responsabili dei servizi competenti a gestire l’attività amministrativa sostanziale.

Infatti, ai sensi dell’articolo 184 del Tuel, il responsabile del servizio che ha dato esecuzione al provvedimento di spesa deve adottare l’atto di liquidazione e trasmetterlo al servizio finanziario, con tutti i relativi documenti giustificativi.

In assenza degli atti di liquidazione della spesa il responsabile non può emettere i correlati mandati di pagamento.

Leggi la sentenza
CC Giur. Emilia Romagna sent. n. 173 -17


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