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Servizi intellettuali: esenzione dall’obbligo di indicazione degli oneri di sicurezza aziendali


I servizi di natura prettamente intellettuale, quali quello di brokeraggio assicurativo, sono esonerati dall’indicazione nell’offerta dei costi aziendali interni.

Questo il principio ribadito dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 3857 del 1° agosto 2017.

Come evidenziato dai giudici amministrativi, il correttivo appalti (in vigore dal 20 maggio 2017) ha modificato l’articolo 95, comma 10, del d.lgs. 50/2016 riguardante gli oneri per la sicurezza.

In origine tale diposizione disponeva l’obbligo per l’operatore di indicare nell’offerta economica i propri costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Con il decreto correttivo questo obbligo è stato mantenuto (con l’aggiunta dei costi della manodopera) ma il legislatore ha escluso alcune fattispecie contrattuali quali:

  • forniture senza posa in opera;
  • servizi di natura intellettuale;
  • affidamenti ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a), ossia gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, effettuati in via diretta

Tale previsione, che si allinea con la più recente giurisprudenza del Consiglio di Stato, non ha natura innovativa ma ricognitiva del previgente “diritto vivente” giurisprudenziale (Cons. Stato, sent. n. 2098/2017; Cons. Stato, sent. n. 223/2017; Cons. Stato, sent. n. 1051/2016).

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