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Revisori: pronuncia di orientamento per la determinazione del compenso


L’Osservatorio sulla Finanza e la Contabilità degli Enti Locali ha adottato un atto di orientamento per la determinazione del compenso dei revisori, chiarendo che il limite minimo del compenso spettante ad ogni componente degli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali coincide con il limite massimo della fascia demografica immediatamente inferiore alla griglia definita dal DM 20 maggio 2005.

Per il compenso stabilito per i revisori dei comuni con meno di 500 abitanti (prima fascia demografica punto a), tabella di cui all’allegato 1, ex art.1 del DM 20 maggio 2005) e delle province e città metropolitane sino a 400.000 abitanti (prima fascia demografica punto a) stessa tabella), il limite minimo è da individuarsi nella misura non inferiore all’80% del compenso base annuo lordo stabilito per le predette fasce di appartenenza.

Come evidenziato dall’Osservatorio, l’art. 241 del Tuel e il DM 20 maggio 2005 non indicano un criterio per stabilire il limite minimo del compenso attribuibile ai componenti dell’organo di revisione di un ente locale.

Per tale ragione, la Corte dei Conti, sezione Autonomie, con la deliberazione n. 16/2017, ha stabilito che spetta all’autonomia contrattuale delle parti determinare il compenso.

Al dichiarato fine di promuovere la maggiore omogeneità possibile e, quindi, evitare potenziali disparità di trattamento, l’Osservatorio ha evidenziato che, pur in assenza di una espressa previsione normativa, il limite minimo al compenso dei componenti dell’Organo di revisione degli enti locali deve essere individuato nel limite massimo della fascia demografica appena inferiore della griglia definita dal DM 20 maggio 2005 (in tal senso Corte dei conti, sez. Lombardia, del. n. 103/2017).

In tal modo viene tutelato l’interesse dell’ente ad una prestazione qualificata e quello dei revisori ad un compenso adeguato alla propria professionalità e consono al decoro della professione.

Ogni determinazione di compenso inferiore al limite massimo della fascia demografica appena inferiore alla griglia definita dal DM 205/2015, deve ritenersi contrario ai principi di sufficienza e congruità.

L’adunanza dell’Osservatorio auspica la più ampia condivisione operativa del presente orientamento.


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