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Personale: il trasferimento determina il venir meno della retribuzione di posizione


Nel caso di trasferimento, il dipendente pubblico non ha diritto a conservare la retribuzione di posizione, in quanto trattasi di emolumento collegato esclusivamente a specifiche responsabilità o modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, suscettibili di venir meno nella circostanza del mutamento della situazione a cui sono collegate.

E’ quanto affermato dalla Corte di Cassazione, con l’Ordinanza 19 luglio 2017, n. 17775.

Nel caso di specie un dipendente trasferito presso un Comune, a seguito della soppressione dell’azienda autonoma di soggiorno e turismo, aveva chiesto il riconoscimento delle indennità fisse e continuative precedentemente godute, tra cui quelle relative alle indennità di posizione, maneggio denaro e videoterminalista.

Il Tribunale di prima grado e, successivamente la Corte d’appello, hanno confermato il diritto del dipendente alla loro percezione, in considerazione della natura fissa e continuativa di tali voci retributive.

La Corte di Cassazione, in accoglimento del ricorso presentato dal Comune avverso le suddette decisioni, ha evidenziato come la corretta pretesa da parte del dipendente trasferito a vedere conservate le sole componenti retributive fisse e continuative sia da riferirsi a quelle avente il carattere di generalità nella garanzia di mantenimento della posizione retributiva maturata (Cass. n. 19916/2016).

Pertanto, in merito al corretto computo degli emolumenti fissi e continuativi gli stessi non possono che riferirsi alle voci di retribuzione riconosciute a tutti i dipendenti, con conseguente esclusione degli emolumenti che trovino causa in una situazione contingente e temporanea, in quanto destinati a venir meno una volta che questa sia cessata (in tal senso Cass. n. 20604/2013; Cass. n. 12906/2013; Cass. n. 1156/2014; Cass. n. 10449/2006).

Nel caso di specie, non può rientrare la retribuzione di posizione precedentemente attribuita al dipendente dall’amministrazione di provenienza, in quanto la stessa cessa al momento del trasferimento, venendo meno il collegamento con la responsabilità della posizione ricoperta dal dipendente nell’amministrazione di destinazione.

 


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