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Responsabilità derivante dalla falsificazione di verbali di violazione al codice della strada


L’ausiliario del traffico che altera gli avvisi di accertamento di infrazione al codice della strada già formati, con ingiusto vantaggio per i trasgressori, risponde del danno economico e all’immagine arrecato all’amministrazione.

Questo il principio espresso dalla Corte dei Conti, sez. giur. Marche, con la sentenza n. 51 depositata l’11 luglio 2017.

Nel caso di specie il comune aveva affidato a una ditta esterna privata (non controllata e non partecipata dall’ente locale) la concessione del servizio di gestione dei parcheggi pubblici a pagamento senza custodia nell’ambito territoriale comunale, attraverso la fornitura dei parcometri e la realizzazione della segnaletica, con i relativi obblighi di manutenzione e di provvista di personale.

In sede penale era stato ampiamente provato che un dipendente della società concessionaria del servizio aveva alterato diversi verbali di infrazione già formati, onde farne trarre vantaggio all’utente mediante applicazione di una causale di violazione più favorevole all’utente stesso in termini economici.

Come evidenziato dai giudici contabili gli ausiliari del traffico, anche se legati da un rapporto di servizio di tipo contrattuale attraverso la società concessionaria del servizio, sono in rapporto di servizio con il Comune, essendo ad essi demandato l’esercizio di funzioni pubbliche proprie del Comune stesso.

Infatti, l’art. 17, commi 132-133, della legge 127/1997 ha disposto che i comuni possono, con provvedimento del sindaco, conferire funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta a dipendenti comunali o delle società di gestione dei parcheggi, limitatamente alle aree oggetto di concessione.

La legge 488/1999 ha precisato che i commi 132 e 133 dell’articolo 17 della legge 127/1997, si interpretano nel senso che il conferimento delle funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni, ivi previste, comprende, ai sensi del d.lgs. 285/1992 e successive modificazioni, i poteri di contestazione immediata nonché di redazione e sottoscrizione del verbale di accertamento con l’efficacia di cui agli articoli 2699 e 2700 del codice civile.

L’ausiliario, per il suo comportamento illecito, è stato condannato a pagare all’ente sia il danno diretto patrimoniale derivante dal mancato incasso dei proventi delle infrazioni, sia il danno all’immagine, considerata la risonanza mediatica della vicenda e l’indubbia negativa impressione suscitata nell’opinione pubblica locale ed anche all’interno della stessa amministrazione.

Leggi la sentenza
CC Giur. Marche sent. n. 51 -17


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