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Sardegna, del. n. 63 – Nuovi incarichi di P.O. e limiti di spesa


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di conferire nuovi incarichi di posizioni organizzative derogando al tetto di spesa delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale ex articolo 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017 (prima art. 1, comma 236, legge 208/2015).

L’ente, di piccole dimensioni, ha premesso di essere articolato in tre macrosettori e di essere privo di personale con qualifiche dirigenziali.

La responsabilità del settore amministrativo-finanziario è stata conferita ad un dipendente cat. D. titolare di posizione organizzativa, mentre la responsabilità del settore tecnico manutentivo e attività produttive e di quello socio assistenziale e culturale è stata assunta dal Sindaco a causa dei limiti di spesa di spesa cui sono soggette le risorse da destinare annualmente al trattamento accessorio del personale.

I magistrati contabili della Sardegna, con la deliberazione 63/2017, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 28 luglio, hanno ribadito che il limite di spesa cui sono soggette le risorse destinate annualmente al trattamento accessorio:

  • si applica indistintamente all’ammontare complessivo delle risorse a tal fine destinate. Quindi, tanto le risorse del bilancio imputate al Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività (art. 15 CCNL 1°.4.1999), quanto le risorse direttamente stanziate in bilancio a copertura degli oneri relativi alle posizioni organizzative nei Comuni privi di qualifiche dirigenziali, presentano le medesime caratteristiche funzionali di destinazione, ed essendo idonee ad incrementare la spesa per il trattamento accessorio del personale in ragione del loro concreto utilizzo, sono soggette alla medesima disciplina vincolistica;
  • deve essere applicato all’ammontare complessivo del trattamento accessorio e non alle sue singole componenti;
  • non ammette deroghe, come si evince anche dall’art. 23, comma 3, del d.lgs. 75/2017 che pur ammettendo la possibilità che siano destinate apposite risorse alla componente variabile dei Fondi per il salario accessorio, lascia fermo il limite delle risorse complessive stabilito nel precedente comma 2 (importo determinato per l’anno 2016).

Di conseguenza l’ente non può nel 2017 incrementare, superando il corrispondente importo determinato per il 2016, l’ammontare da destinare complessivamente al trattamento accessorio al fine di finanziare nuove posizioni organizzative.

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Leggi la deliberazione
CC Sez. controllo Sardegna del. n. 63 – 17


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