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Incarichi non pubblicati sul sito web: illegittima l’erogazione della retribuzione di risultato


La violazione dell’obbligo, previsto a carico delle pubbliche amministrazioni dall’articolo 11, comma 8, del d.lgs. 150/2009, di pubblicare i dati relativi agli incarichi di collaborazione esterna e di consulenza sul proprio sito istituzionale, al link trasparenza, comporta, quale effetto automatico, il divieto di corresponsione della indennità di risultato ai dirigenti che hanno conferito gli incarichi, ai sensi del successivo comma 9, il quale testualmente recita: “In caso di … mancato assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui ai commi 5 e 8 è fatto divieto di erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti preposti agli uffici coinvolti”.

Essendo la liquidazione della predetta indennità preclusa dalla condizione della mancata pubblicazione degli incarichi sul sito, essa, se effettuata, costituisce un danno erariale, in quanto non dovuta per legge.

Questo il principio espresso dalla Corte dei Conti, sez. giur. Toscana, con la sentenza n. 166 depositata il 13 luglio 2017,

La previsione dell’articolo 11, comma 8 del d.lgs. 150/2009 comporta l’imposizione di un obbligo di azione all’amministrazione, conforme all’individuazione di un interesse pubblico ritenuto di preminente rilievo funzionale e sistematico, che è il perseguimento dell’obiettivo della trasparenza nell’azione dell’amministrazione pubblica.

Alla violazione di tale obbligo il successivo comma 9 collega un divieto, il divieto di corrispondere la retribuzione di risultato ai dirigenti che hanno conferito incarichi non pubblicati secondo legge, che contiene il giudizio di non spettanza di un premio legato alla produttività del dirigente a fronte del mancato raggiungimento di quello che è posto nel sistema organizzativo della p.a. quale uno degli obiettivi primari, al pari della economicità e della efficacia dell’azione (Corte dei conti, sez. giur. Lazio, sent. n. 81/2015).

Come evidenziato dai giudici contabili, la struttura operativa della disposizione non è, dunque, quella della sanzione legislativamente prevista ma quella di un illecito tipizzato quanto alla individuazione del danno, danno che, a fronte di un espresso divieto di corresponsione della retribuzione di risultato, è costituito dall’ammontare dell’emolumento stesso.

Leggi la sentenza
CC Giur. Toscana sent. n. 166 -17


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