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Autonomie, del. n. 20 – Utilizzo di fondi comunitari SIE per incentivare il personale


I magistrati contabili della sezione delle Autonomie, con la deliberazione 20/2017, pubblicata sul sito il 27 luglio, hanno chiarito che i compensi corrisposti a valere sui fondi strutturali e di investimento europei (SIE) in conformità con l’art. 15 del CCNL 1° aprile 1999 e con le norme del diritto nazionale e dell’Unione europea, per l’attuazione di progetti di valorizzazione della produttività individuale del personale regionale addetto alla gestione e al controllo dei fondi comunitari, possono essere esclusi dalle limitazioni di spesa previste dall’art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017, a condizione che siano congruamente predeterminati nel loro ammontare e siano diretti ad incentivare l’impiego pertinente, effettivo e comprovabile di specifiche unità lavorative in mansioni suppletive rispetto all’attività istituzionale di competenza.

Trattandosi di gestione vincolata, i compensi diretti ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi dovranno essere riconosciuti nella misura dell’effettivo concorso dei Fondi SIE.

La questione di massima era stata rimessa alla Sezione Autonomie dalla sezione regionale di controllo per la Campania con deliberazione n. 24/2017 con riferimento all’articolo 1, comma 236 della legge 208/2015, allo stato attuale abrogato dall’articolo 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017 (in vigore dal 22 giugno 2017).

Come ribadito dai magistrati contabili, al fine di escludere dai vincoli di spesa i compensi accessori volti a incentivare il personale nello svolgimento di specifici progetti, è necessario che ricorrano i requisiti elaborati dalla giurisprudenza contabile, ovvero i requisiti dell’aggiuntività e della straordinarietà degli incarichi (suppletivi rispetto alle ordinarie mansioni lavorative dai quali derivino incrementi qualitativi o quantitativi di beni o servizi senza incremento delle relative spese), del vincolo di destinazione qualificato e predeterminato, dell’etero-finanziamento e dell’incremento quali-quantitativo dei servizi connesso a prestazioni di soggetti individuati o individuabili specificamente documentabili.

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CC Sez. Autonimie del. n. 20 – 17


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