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Revisione straordinaria organismi partecipati: le linee guide della sezione Autonomie


La Corte dei conti, sezione Autonomie, con la deliberazione n. 19/2017 ha approvato le Linee guida per la revisione straordinaria delle partecipazioni, con annesso il modello standard di atto di ricognizione e relativi esiti, per il corretto adempimento, da parte degli enti territoriali, delle disposizioni di cui all’art. 24 del d.lgs. 175/2016.

I magistrati contabili, considerata l’eterogeneità dei piani di razionalizzazione presentati ai sensi della legge 190/2014, non sempre aderenti alle prescrizioni normative e, comunque, in gran parte scarsamente adeguati agli obiettivi di razionalizzazione perseguiti dal legislatore, hanno ritenuto necessario fornire agli enti territoriali indicazioni sull’applicazione del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (d.lgs. n. 175/2016) e del suo correttivo (d.lgs. n. 100/2017), con particolare riferimento alla revisione straordinaria delle partecipazioni societarie, da effettuarsi entro il 30 settembre 2017.

L’istituto della revisione straordinaria costituisce, per gli Enti territoriali, aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell’articolo 1, comma 612, della legge 190/2014.

L’operazione, di natura straordinaria, costituisce la base per la revisione periodica delle partecipazioni pubbliche, come disciplinata dal medesimo articolo 20 del d.lgs. 175/2016.

Il processo di razionalizzazione rappresenta il punto di sintesi di una valutazione complessiva della convenienza dell’ente territoriale a mantenere in essere partecipazioni societarie rispetto ad altre soluzioni (alienazione/razionalizzazione/fusione).

Tutto ciò nell’ottica di una maggiore responsabilizzazione degli enti soci i quali sono tenuti a procedimentalizzare ogni decisione in materia, non soltanto in fase di acquisizione delle partecipazioni ma anche in sede di revisione, per verificare la permanenza delle ragioni del loro mantenimento.

La ricognizione deve essere effettuata per tutte le partecipazioni societarie possedute detenute alla data di entrata in vigore del d.lgs. 175/2016, ossia al 23 settembre 2016, comprese quelle di minima entità e finanche le partecipazioni in società indirette, “quotate” e non, che hanno per tramite una società/organismo a controllo pubblico.

E’ per questo che la ricognizione è sempre necessaria, anche per attestare l’assenza di partecipazioni.

L’esito della ricognizione, anche in assenza di partecipazioni o in caso di decisione di mantenimento senza interventi di razionalizzazione, deve essere comunicato attraverso l’applicativo Partecipazioni del Dipartimento del Tesoro (https://portaletesoro.mef.gov.it), all’interno del quale è stata implementata una sezione dedicata alla “Revisione straordinaria ex art. 24 D. lgs. 175/16”.

Il sistema resterà aperto per l’invio delle comunicazioni fino al prossimo 31 ottobre 2017, fermo restando l’obbligo per le Amministrazioni di adottare i provvedimenti motivati di ricognizione entro la scadenza del 30 settembre 2017, così come previsto dal decreto “correttivo”.

I dati relativi all’esito della ricognizione delle partecipazioni detenute alla data del 23 settembre 2016 nonché il provvedimento motivato di ricognizione dovrà inoltre essere comunicato, senza indugio, alla Corte dei conti e, in particolare, alle Sezioni regionali di controllo.

Al fine di agevolare le Amministrazioni è stato predisposto un modello standard dell’atto di ricognizione e relativi esiti che dovrà essere allegato alle deliberazioni consiliari degli enti.

Il modello, in particolare, è articolato nelle seguenti sezioni:

1. Dati dell’amministrazione;

2. Ricognizione delle partecipazioni societarie, sezione suddivisa in due distinte schede:

2.1 Partecipazioni dirette: sono oggetto di ricognizione tutte le partecipazioni dirette, di controllo e non di controllo;

2.2 Partecipazioni indirette: sono oggetto di ricognizione se detenute dall’ente per il tramite di una società/organismo sottoposto a controllo da parte dello stesso.

3. Requisiti previsti dal Testo unico società partecipate, sezione suddivisa in due distinte schede, da compilarsi per ciascuna partecipazione indicata nella rilevazione:

3.1 riconducibilità o meno della società ad una delle categorie previste dall’art. 4, con la relativa motivazione;

3.2 sussistenza delle condizioni previste dall’art. 20, comma 2, con la relativa motivazione.

4. Mantenimento della partecipazione senza interventi di razionalizzazione, in cui si potranno indicare le partecipazioni che non saranno oggetto di alienazione/razionalizzazione, con la relativa motivazione.

5. Azioni di razionalizzazione, sezione suddivisa in cinque distinte schede, di cui le prime quattro da compilarsi a seconda dell’intervento di razionalizzazione che si intende eseguire sulla società/partecipazione, con indicazione delle relative motivazioni, delle modalità di attuazione, nonché di una stima dei tempi e dei risparmi attesi:

5.1 Contenimento dei costi;

5.2 Cessione/Alienazione quote;

5.3 Liquidazione;

5.4 Fusione/incorporazione;

5.5 Riepilogo delle azioni di razionalizzazione con indicazione dei tempi di realizzazione e dei risparmi di spesa.

Leggi la deliberazione
CC Sez. Autonimie del. n. 19 – 17

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