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Liguria, del. n. 64 – Costituzione fondo 2017 e recupero risorse in eccesso di anni precedenti


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta modalità di costituzione del fondo per le risorse decentrate del personale per l’annualità 2017, nonché sulla possibilità di rideterminare la durata del piano di recupero delle risorse per la contrattazione integrativa costituite in eccesso in anni precedenti.

I magistrati contabili della Liguria, con la deliberazione 64/2017, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 25 luglio, hanno evidenziato che dal 2017, ai sensi dell’articolo 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017, opera come tetto l’ammontare del fondo costituito per l’anno 2016, mentre non è più operante l’obbligo della decurtazione in misura proporzionale alle cessazioni del personale dal servizio (parimenti non presente nel 2015 e attenuato, grazie alla considerazione di quello assumibile, nel 2016).

In conclusione, l’obbligo di ridurre il fondo per la contrattazione integrativa in misura pari ai risparmi conseguiti nel quadriennio 2011-2014 (di vigenza della prima formulazione dell’articolo 9, comma 2-bis) non è più operante dal 2016 (anno in cui, con l’introduzione dell’art. 1, comma 236, della legge n. 208/2015, la norma di finanza pubblica in materia è mutata), né riprodotto dal 2017 (in cui è stata abrogata anche la norma precedente, sostituita con altra, anche se similare).

Tuttavia, i soli effetti della ridetta decurtazione continuano ad operare, costituendo uno degli elementi numerici in base ai quali è stato costituito, concretamente, il fondo per la contrattazione integrativa del 2015, che ha operato come tetto di riferimento per il successivo anno 2016, e, di conseguenza, per il corrente anno 2017.

Relativamente al secondo quesito,

Come evidenziato dai magistrati contabili, la disciplina sulle modalità e sui tempi di recupero finanziario dei fondi per la contrattazione integrativa costituiti in eccesso è stata recentemente modificata dal d.lgs. 75/2017 che ha novellato l’articolo 40 del d.lgs. 165/2001, introducendo, in linea generale, per tutte le pubbliche amministrazioni, una disciplina simile a quella prevista, per le sole regioni ed enti locali, dall’articolo 4 del d.l. 16/2014.

Infatti la nuova disciplina prevede anch’essa la possibilità di recuperare le risorse attribuite in eccesso negli anni precedenti in un arco temporale fino a cinque anni superiore a quello degli esercizi in cui si è verificato il superamento dei vincoli finanziari, unitamente alla previsione della limitazione dell’ammontare della quota di recupero annua al 25% delle risorse annualmente destinate alla contrattazione integrativa (per inciso, anche quest’ultima facoltà era stata estesa ai piani di recupero avviati sotto la vigenza dell’art. 4 del decreto-legge n. 16/2014, dall’art. 22, comma 7, del medesimo d.lgs. 75/2017).

Come chiarito dai magistrati contabili, nel contesto del piano di recupero finanziario delle risorse costituite in eccesso negli anni precedenti, il conseguimento di un congruo rapporto fra dipendenti in servizio e popolazione residente, come declinato dal decreto ministeriale indicato dall’art. 4, comma 1, del d.l. 16/2014, non costituisce un presupposto per l’attivazione dei piani finanziari di recupero dei fondi contrattuali costituiti in eccesso negli anni precedenti, ma un obiettivo da realizzare all’interno del medesimo arco temporale di efficacia dei piani approvati.

Pertanto, al fine del legittimo ricorso alla facoltà di proroga quinquennale dei piani di recupero dei fondi contrattuali costituiti in eccesso, le regioni e gli enti locali devono dimostrare, oltre al conseguimento del congruo rapporto fra dipendenti e popolazione e degli obiettivi di risparmio programmati, anche la realizzazione di ulteriori riduzioni di spesa in altri aggregati (afferenti, in particolare, a processi di soppressione e fusione di società e di altri enti strumentali).

Leggi la deliberazione
CC Sez. controllo Liguria del. n. 64 – 17

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