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Piemonte, del. n. 139 – Trattamento accessorio del personale


Un sindaco ha chiesto un parere in merito in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 23 del d.lgs. d.lgs. 75/2017), secondo cui, a decorrere dall’1 gennaio 2017, l’ammontare complessivo delle somme destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016.

In particolare, l’ente ha chiesto se l’importo determinato per l’anno 2016 sia da considerarsi al lordo o al netto della decurtazione operata ai fini del riallineamento del fondo 2016 all’importo dell’anno 2015.

I magistrati contabili del Piemonte, con la deliberazione 139/2017, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 24 luglio, hanno chiarito che con tale disposizione il legislatore ha inteso imporre un limite di finanza pubblica – in assenza delle disposizioni attuative della riforma del pubblico impiego – reiterato anche per l’anno 2017, utilizzando quale parametro il limite di spesa come determinato nel 2016.

Pertanto, l’importo “determinato” per l’anno 2016 (da intendersi come importo massimo), assunto dal Legislatore quale parametro limitativo della spesa, calcolato con le decurtazioni effettuate nell’anno precedente, è da intendersi quello risultante dal riallineamento del fondo 2016 all’importo dell’anno 2015, come già operato dall’Amministrazione in esecuzione della norma (articolo 1, comma 236, della legge 208/2015) poi abrogata.

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CC Sez. controllo Piemente del. n. 139 – 17


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