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Lombardia, del. n. 201 – Costituzione e acquisizione di società


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità per l’ente, titolare di una concessione di derivazione per uso idroelettrico, di costituire una società di capitali “in house”, integralmente partecipata, alla quale affidare la gestione diretta della centralina idroelettrica.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 201/2017, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 24 luglio, hanno ricordato che l’articolo 4 del d.l. 175/2016, rubricato “finalità perseguibili mediante l’acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche” dispone, al comma 1, che “le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società”.

Il secondo comma della disposizione, in particolare, aggiunge, al limite generale del comma 1 (stretto ancoramento alle finalità istituzionali), un ulteriore vincolo all’oggetto sociale, in quanto ammette la costituzione (e la partecipazione) nelle sole società che svolgono “esclusivamente” le seguenti attività:

a)      produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b)      progettazione e realizzazione di un’opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni;

c)      realizzazione e gestione di un’opera o di un servizio pubblico attraverso un contratto di partenariato pubblico-privato (art. 180 del d.lgs. 50/2016);

d)     autoproduzione di beni o servizi strumentali agli enti o agli enti pubblici partecipanti;

e)      servizi di committenza (art. 3, comma 1, lettera a), del d.lgs. 50/2016)

E’ evidente come il legislatore, non ritenendo sufficiente il solo vincolo alle finalità istituzionali (art. 4, comma 1, del. d.lgs. 175/2016), non intenda più consentire la costituzione o la partecipazione di amministrazioni pubbliche in società che svolgono attività di impresa nel mercato, conclusione a cui la magistratura contabile era già giunta anche nella vigenza dell’art. 3, comma 27, legge 244/2007.

La possibilità che gli enti territoriali possano procedere alla costituzione (o all’acquisto) di una società di capitali che abbia quale oggetto sociale la gestione di una centrale idroelettrica va valutata, pertanto, alla luce della definizione di servizio di interesse economico generale contenuta nell’art. 2, comma 1, lett. h) e i), del d.lgs. 175/2016.

In particolare l’ente dovrà, nella deliberazione di autorizzazione alla costituzione (o all’acquisto), motivare in modo analitico:

  • che la produzione di energia da fonti rinnovabili costituisce estrinsecazione di un servizio di interesse generale finalizzato alla soddisfazione dei bisogni della propria collettività di riferimento;
  • le ragioni che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché sul rapporto costo/benefici fra la gestione diretta o esternalizzata del servizio

Se sei interessato ad approfondire le problematiche connesse alla gestione degli organismi partecipati, alla luce delle novità disciplinate dal Decreto di riforma 175/2016, come modificato e integrato dal d.lgs. 100/2017, CONSULTA il ciclo di seminari di approfondimento organizzato da SELF

Leggi la deliberazione
CC Sez. controllo Lombardia del. n. 201 – 17


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