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Appalti: legittimi i termini abbreviati se c’è urgenza di affidare l’esecuzione del servizio


La stazione appaltante, nell’atto di indizione della gara, può fissare un termine di ricezione delle offerte inferiore a 35 giorni (ma comunque non inferiore a 15 giorni) se vi è necessità e urgenza di affidare l’esecuzione del servizio.

Tale possibilità è espressamente prevista dall’articolo 60, comma 3, del d.lgs. 50/2016.

Questo quanto evidenziato dal Tar Campania, Napoli, con la sentenza n. 3701 del 10 luglio 2017.

Nel caso di specie un operatore economico aveva impugnato un bando di gara lamentando l’indebita concessione di soli venti giorni per la presentazione dell’offerta, nonché l’illegittimità del requisito del possesso di un «patrimonio netto pari o superiore al valore dell’appalto» (per l’ultimo esercizio), ritenuto ingiustificatamente restrittivo della partecipazione.

Come evidenziato dai giudici amministrativi, la previsione di un requisito di ammissione ancorato al possesso di un «patrimonio netto pari o superiore al valore dell’appalto» nell’ultimo esercizio, non appare sproporzionato, illogico o incongruo.

Tale requisito, infatti, è funzionale a verificare l’affidabilità economico-finanziaria dell’operatore e, conseguentemente, la sua capacità di eseguire correttamente l’esecuzione delle prestazioni negoziali (in tal senso, Anac, parere n. 278/2017; Tar Friuli Venezia Giulia, sent. n. 81/2017).

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