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Puglia, del. n. 98 – Riaccertamento dei residui in caso di avvio della procedura di dissesto


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione della disciplina dettata dal legislatore in tema di riaccertamento dei residui nel caso particolare di avvio della procedura di dissesto.

I magistrati contabili della Puglia, con la deliberazione 98/2017, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo l’11 luglio, hanno ribadito che la dichiarazione di dissesto produce, fondamentalmente, l’effetto di separare la gestione ordinaria, di competenza degli organi ordinari dell’ente, ed in special modo del Consiglio Comunale, cui compete il compito di riequilibrare il bilancio con una serie di manovre correttive, dalla gestione straordinaria di competenza dell’organo di liquidazione, cui spetta la gestione di tutti i debiti fuori bilancio e di  tutti  i  residui attivi  e  passivi  alla  data  del   31 dicembre precedente l’anno dell’ipotesi  di  bilancio,  compresi  quelli   aventi   vincolo   di destinazione.

Ai sensi dall’articolo 258 Tuel, l’OSL effettua una delibazione sommaria della fondatezza del credito vantato ed offre una definizione transattiva della pretesa ai creditori, prevedendo il pagamento di una somma variabile tra il 40 ed il 60 per cento del debito originario, in relazione all’anzianità dello stesso, con rinuncia ad ogni altra pretesa e con liquidazione obbligatoria entro 30 giorni dalla conoscenza dell’accettazione.

La procedura prevede, quindi, una ristrutturazione del debito con notevole abbattimento dell’importo (oscillante tra il 40 ed il 60% di quanto originariamente dovuto) controbilanciata dalla sommarietà della delibazione della fondatezza dello stesso (a fronte della più accurata istruttoria prevista dall’articolo 254) e dalla rapidità del pagamento (entro 30 giorni dall’accettazione).

Per i crediti che non hanno aderito alla procedura, l’OSL accantona l’importo del 50% degli stessi, somma elevata al 100% per i crediti assistiti da privilegio (articolo 258 comma 4).

La disciplina, nel delineare i compiti dell’OSL e quelli dell’ente locale non introduce alcuna deroga all’articolo 228, comma 3, del Tuel, sancendo che i residui rientranti nella gestione dell’OSL debbano essere cancellati dal bilancio comunale, ma si limita a chiarire che, per i residui inclusi nel piano di rilevazione o nella procedura semplificata di cui all’articolo 258, compete all’organo del dissesto l’estinzione mediante pagamento: la previsione, in altri termini, afferisce alla gestione e non alla contabilizzazione del debito dell’ente.

Per i suddetti debiti, fino all’estinzione mediante intervenuto pagamento, continuano a permanere le ragioni che ne hanno determinato l’iscrizione in bilancio.

Ai sensi del combinano disposto degli artt. 228 comma 3 Tuel ed articolo 3, comma 4, d.lgs. 118/2011, infatti, possono essere conservati tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell’esercizio, ma non pagate.

Leggi la deliberazione
CC Sez. controllo Puglia del. n. 98 – 17

 


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