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Concessioni balneari: illegittimo l’indennizzo per il concessionario uscente


La Corte Costituzionale con la sentenza n. 157 depositata il 7 luglio 2017 ha dichiarato incostituzionale la legge regionale Toscana n. 31/2016 nella parte in cui prevede l’attribuzione indiscriminata in favore del concessionario uscente di un indennizzo corrispondente al 90% del “valore aziendale dell’impresa insistente sull’area oggetto della concessione” nel caso di subentro di un nuovo gestore nello stabilimento balneare.

Siffatto obbligo, cui risulta condizionato il subentro al concessionario uscente, incide sulle possibilità di accesso al mercato di riferimento e sulla uniforme regolamentazione dello stesso potendo costituire, per le imprese diverse dal concessionario uscente, un disincentivo alla partecipazione al concorso che porta all’affidamento.

Tale misura, secondo la Consulta, si pone in contrasto con la normativa nazionale (così differenziando la disciplina della Regione Toscana da quella prevista per il resto del territorio nazionale) e invade la competenza esclusiva dello Stato in materia di “tutela della concorrenza”.

La disciplina legislativa statale di riferimento, infatti, contenuta nel codice della navigazione, in caso di ordinaria definizione del rapporto, non assegna alcun rilievo alle componenti economico-aziendali dell’impresa del concessionario uscente.

Le stesse realizzazioni non amovibili, se acquisite al demanio ai sensi dell’art. 49 cod. nav., non comportano oneri destinati a gravare sul nuovo concessionario.


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