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Incarico dirigenziale esterno: attribuibile solo a soggetti altamente qualificati


Per conferire un incarico dirigenziale a tempo determinato ad un soggetto esterno, ai sensi dell’articolo 19, comma 6, del d.lgs. 165/2001, non è sufficiente che dal curriculum dell’interessato emerga il solo possesso di un soddisfacente bagaglio conoscitivo e di esperienze “sul campo” nella materia specifica.

Sono necessari, infatti, i più severi requisiti di assoluta eccellenza professionale [ergo non comune] e di titoli universitari (o post-universitari), espressivi di “particolare” robusta preparazione anche teorica e istituzionale.

E ciò vale ancor più quando l’incarico da conferire ha natura tecnica e non amministrativa e richiede dunque una più mirata e settoriale esperienza nello specifico campo operativo dell’incarico stesso.

Questo quanto evidenziato dalla Corte dei Conti, sez. giur. Lombardia, con la sentenza n. 91 depositata il 22 giugno 2017.

Nel caso di specie la procura contabile aveva contestato l’illegittimo conferimento di un incarico dirigenziale apicale tecnico e non amministrativo, più volte reiterato, a soggetto “esterno”, rilevando sia omissioni procedurali (mancata pubblicità dell’avviso a candidarsi, con conseguente mancata comparazione dei potenziali aspiranti all’incarico, anche interni; mancata motivazione della scelta), che sostanziali (assenza dei requisiti sostanziali di alta professionalità dell’incaricato).

Come ribadito dai giudici contabili, in via generale, il vigente quadro normativo impone, per soggetti non vincitori di un pubblico concorso (regola generale nel nostro ordinamento amministrativo), che per poter “lavorare”, anche temporaneamente, con la pubblica amministrazione (con rapporto subordinato o autonomo), occorre rispettare requisiti procedurali di selezione e di successiva trasparenza degli incarichi e, soprattutto, possedere assai elevati requisiti culturali-professionali per il conferimento di incarichi (Corte dei conti, sez. Lombardia, sentenza 13 giugno 2016 n. 97; sez. giur. Liguria, sentenza 23 giugno 2017 n. 92; sez. giur. Campania, sentenza 17 maggio 2017 n. 175; sez. giur. Campania, sentenza 31 marzo 2017 n. 129).

In particolare, l’art. 19, comma 6, del d.lgs. 165/2001 consente di conferire incarichi di funzioni dirigenziali a tempo determinato, fornendone espressa motivazione, a tre diverse categorie di soggetti di particolare e comprovata qualificazione professionale e culturale, non rinvenibile nei ruoli (dirigenziali) dell’Amministrazione:

a)      soggetti che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati, ovvero aziende pubbliche o private, con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali;

b)      persone che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla indefettibile formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e (congiunzione mutata dopo il d.lgs. n. 150/2009, prima “o”) da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali previste per l’accesso alla dirigenza;

c)      soggetti che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato.

In altri termini, per derogare al meritocratico vaglio concorsuale, che di regola valuta con prove scritte ed orali la reale preparazione dei tanti candidati, è necessario che la “particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica” del prescelto sia comprovata dai diversi e cumulativi requisiti culturali e professionali previsti dalla norma, ovvero:

  • possesso del basilare ed indefettibile requisito della laurea;
  • pregressa formazione universitaria e postuniversitaria;
  • pubblicazioni scientifiche, comprovanti l’alta specializzazione/professionalità posseduta;
  • dimostrata significativa (elevata, specifica e non comune) esperienza lavorativa maturata per almeno un quinquennio in posizioni funzionali previste per l’accesso alla dirigenza.

Particolare attenzione deve inoltre essere rivolta alle modalità procedurali volte alla scelta dei più meritevoli tra gli aspiranti all’incarico dirigenziale: trasparenza delle procedure di scelta, fissazione in un invito a candidarsi che indichi le peculiari professionalità necessarie, motivazione non stereotipa della scelta del candidato valutando comparativamente i curricula, che devono evidenziare in modo palese ed oggettivo alte professionalità non presenti all’interno della p.a.

Senza tali minimali regole, la scelta di un dirigente esterno sfocia in intollerabile arbitrio.

In particolare, per il legittimo conferimento di un incarico dirigenziale a soggetto esterno, è necessario che l’ente:

  • effettui una previa analisi in ordine alla insussistenza di idonee professionalità interne (tra i dirigenti in servizio);
  • raffronti, attraverso una trasparente procedura selettiva, i curricula dei più titolati aspiranti a cui affidare la “miglior gestione della cosa pubblica”.
  • motivi adeguatamente la scelta tra i qualificati aspiranti. La compiuta analisi e l’atomistico riscontro del curriculum, da trasporre in idonea motivazione non “a stampone”, è un basilare dovere dei vertici di un qualsiasi ente pubblico che conferisca incarichi dirigenziali esterni, ex art. 19, comma 6, del dl.gs. 165/2001, stante l’assenza in tali casi di una selezione concorsuale prevista quale regola generale dal nostro ordinamento: tale curriculum deve evidenziare non già una “ordinaria” preparazione, ma una “eccelsa” professionalità non riscontrabile all’interno della p.a., da utilizzare temporaneamente per compiti nei quali il prescelto abbia una documentata alta esperienza pregressa da mettere a disposizione dell’ente conferente.

Inoltre, in attuazione della normativa anticorruzione e dei suoi decreti attuativi in materia di inconferibilità ed incompatibilità, nonchè di trasparenza amministrativa, sono stati introdotti ulteriori limiti:

  • obbligo di pubblicità degli incarichi dirigenziali, dei curricula e dei compensi a pena di efficacia dell’atto e di liquidabilità dei compensi (art. 15 del d.lgs. 33/2013);
  • divieto di conferimento di incarichi dirigenziali per pregresse condanne per taluni reati o per pregressi incarichi politici o gestionali, a pena di responsabilità per il conferente e di nullità degli atti e dei contratti (artt. 3 e 4 del d.lgs. 39/2013);
  • divieto di attribuire incarichi dirigenziali a favore di soggetti in quiescenza (art. 5, comma 9, d.l. n. 95/2012).

Si segnala in ns. seminario di studi “Gli incarichi a soggetti esterni all’ente: vincoli e adempimenti” in programma a Firenze per il 14 luglio p.v.

Leggi la sentenza
CC Giur. Lombardia sent. n. 91 -17


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