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Basilicata, del. n. 45 – Spese legali amministratori: stanziamento della spesa e sua copertura


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione del comma 5 dell’articolo 86 del Tule, in particolare sulle modalità di costruzione del bilancio dell’Ente affinché la spesa per il rimborso delle spese legali agli amministratori, ove ne sussistano le condizioni sostanziali indicate dal Legislatore, sia sostenibile e in quale misura sia sostenibile, nonché sulle condizioni per lo stanziamento della spesa e la sua copertura.

I magistrati contabili della Basilicata, con la deliberazione 45/2017, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 7 luglio, hanno evidenziato che il comma 5 dell’articolo 86 del Tuel (in vigore dal 15 agosto 2015) non impone al Comune una spesa obbligatoria, ma si limita a facoltizzare l’ente a destinare, in sede di bilancio, le risorse possibili sia per l’assicurazione degli amministratori sia per il rimborso delle spese legali da essi sopportate, nei casi ammessi, e comunque “senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”.

Il Legislatore non ha fissato un limite quantitativo, neanche per relationem, alla spesa di cui l’ente si dovrebbe far carico per assicurare i suoi amministratori dei rischi del mandato, o per il rimborso delle loro spese legali.

Sta agli amministratori, che redigono la proposta di bilancio, ai responsabili finanziari e ai revisori dei conti, che sulla proposta si esprimono, determinare il limite della spesa complessivamente ammessa, da stanziare e impegnare nel bilancio di previsione, garantendo il mantenimento degli equilibri tra il complesso delle entrate e delle spese della parte corrente del bilancio finanziario triennale.

La previsione di bilancio costituisce sia il presupposto che il limite della spesa complessivamente ammessa.

La mancata previsione iniziale o l’insufficiente stanziamento non possono essere superati riconoscendo il debito fuori bilancio, né è consentito apportare variazioni allo stanziamento senza prima aver rigorosamente accertato il mantenimento degli equilibri.

Del pari, non è consentito impegnare le somme iscritte se non sono garantite le entrate a copertura.

Inoltre, sempre in funzione di garantire l’imparzialità dell’azione amministrativa, trattandosi di scelte che comportano vantaggi economici per gli stessi amministratori che le assumono, è necessario che l’ente predetermini, nelle forme previste dal rispettivo ordinamento, i criteri e le modalità cui devono attenersi per l’assegnazione o il riparto dello stanziamento, la cui osservanza deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di rimborso, ai sensi dell’articolo 12 della legge 241/1990.

Leggi la deliberazione
CC Sez. controllo Basilicata del. n. 45 – 17


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