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Valutazione della qualità tecnica: indicazione chiara, analitica e articolata nel disciplinare di gara


La commissione giudicatrice non può individuare una griglia di sottoparametri di valutazione della qualità delle offerte dopo il termine per la presentazione delle domande di partecipazione.

Tutti gli offerenti devono essere posti su un piano di parità durante l’intera procedura.

Di conseguenza, i criteri e le condizioni che si applicano a ciascuna gara devono costituire oggetto di un’adeguata pubblicità.

Questo il principio ribadito dal Tar Liguria con la sentenza n.  559 del 23 giugno 2017, con la quale è stata annullata una procedura di gara, da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex articolo 95, comma 2, del d.lgs. 50/2016, stante la mancanza di sottoparametri, preventivamente individuati nella lex specialis, da attribuire ai vari criteri.

A causa della lacunosità, indeterminatezza, astrattezza e genericità dei pesi di valutazione della qualità tecnica espressi nella lex specialis (5 voci da 8 punti ciascuna, per un totale di 40 punti), la commissione aveva individuato, in una seduta successiva all’apertura delle buste contenenti le offerte tecniche, una griglia di sottoparametri di valutazione della qualità.

Come ribadito dai giudici amministrativi, la determinazione degli elementi di natura qualitativa, con l’indicazione del relativo peso, è rimessa alla discrezionalità della stazione appaltante.

La libertà di scelta dei criteri di valutazione riconosciuta alla stazione appaltante non è però senza limiti.

La stazione appaltante è infatti obbligata, nel bando di gara, a dar conto con chiarezza delle proprie

scelte e deve, in ogni caso, rispettare i principi di trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento, scongiurando ogni possibile abuso.

In altri termini, la lex specialis deve determinare criteri e sub criteri, punteggi e sub punteggi, al fine di vincolare l’attività valutativa della commissione che non può discrezionalmente assegnare i punteggi, ma attribuire esclusivamente quello specifico punteggio corrispondente alla voce di offerta corrispondente a sua volta al livello qualitativo predeterminato.

 


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