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Piemonte, del. n. 126 – Copertura assicurativa del personale volontario


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di assumere gli oneri relativi alla stipula di apposite polizze assicurative dirette a fornire copertura dai rischi di infortunio, malattia e responsabilità verso terzi per i cittadini che intendono prestare servizio volontario a titolo individuale presso la biblioteca comunale.

I magistrati contabili del Piemonte, con la deliberazione 126/2017, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 5 luglio, hanno evidenziato che l’attività di volontariato può essere svolta solo attraverso le organizzazioni di volontariato (legge 266/1991).

Il soggetto tenuto a stipulare il contratto per la copertura assicurativa dei volontari è e deve sempre essere l’organizzazione di volontariato (l’articolo 4 della legge 266/1991 recita “Le organizzazioni di volontariato debbono assicurare i propri aderenti, che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.”)

Nel caso l’ente stipuli specifiche convenzioni con le relative organizzazioni, ex articolo 7 della legge 266/1991, gli oneri relativi alla relativa copertura devono gravare sull’ente al quale è rivolta la prestazione (Corte dei Conti Toscana, del. n. 141/2016)

Leggi la deliberazione
CC Sez. controllo Piemonte del. n. 126 – 17


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