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Friuli, del. n. 49 – I limiti di incremento del Fondo per il salario accessorio


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di incrementare il Fondo per il salario accessorio con i risparmi derivanti dalla diminuzione del numero delle Posizioni Organizzative.

I magistrati contabili del Friuli, con la deliberazione 49/2017, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 5 luglio, hanno evidenziato che l’articolo 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017 (in vigore dal 22 giugno 2017), che ha abrogato l’art. 1, comma 236, della legge 208/2015 (Legge di stabilità per il 2016), stabilisce che, a decorrere dall’1 gennaio 2017, l’ammontare complessivo delle somme destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016.

Il successivo terzo comma dell’articolo 23, prevede, inoltre, che fermo restando il vincolo predetto, che costituisce, quindi, un tetto invalicabile nell’ottica di invarianza della spesa, gli enti locali possono destinare apposite risorse alla componente variabile dei fondi per il salario accessorio, anche per l’attivazione dei servizi o di processi di riorganizzazione e il relativo mantenimento, nel rispetto dei vincoli di bilancio e di quelli riferiti alle spese di personale, in coerenza con la normativa contrattuale vigente per la medesima componente variabile.

Appare evidente come il limite eteronomo riguardi solo la cristallizzazione dell’importo complessivo mentre resta riservata alla valutazione discrezionale dell’ente la decisione sul mantenimento delle risorse per un eventuale nuovo incarico di P.O. (nell’ipotesi che il risparmio derivasse da cessazione del dipendente e non della posizione) laddove necessario o, in alternativa, sull’eventuale destinazione a progetti di produttività o a processi di razionalizzazione dei servizi, tenendo comunque presente che la gestione del Fondo dovrebbe precipuamente rappresentare proprio uno strumento di flessibilità dal quale far derivare una gestione dei costi del personale improntata a conseguire un migliore grado di efficienza.

Pertanto, fermo restando il limite di incremento del Fondo così come stabilito per il 2017 dall’articolo 23 secondo comma del d.lgs. 75/2017, la destinazione delle componenti non vincolate resta devoluta alla valutazione discrezionale dell’Ente che ne disporrà in ragione della situazione organizzativa peculiare tenendo, peraltro, presente la preminenza della valenza di strumento di miglioramento dell’efficienza e della produttività che dovrebbe essere connaturata alla componente accessoria della retribuzione.

Leggi la deliberazione
CC Sez. controllo Friuli Venezia Giulia del. n. 49 – 17


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