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Testo unico società a partecipazione pubblica: le novità del decreto correttivo ed i nuovi adempimenti


In primo luogo le scadenze che hanno avuto una certa evoluzione come rappresentate dal prospetto che segue:

scadenze
  Dl.gs 175/2016 Correttivo Intesa Stato Regioni e Correttivo
termine piano Razionalizzazione ex art. 24 30/03/2017 30/06/2017 30/09/2017
adeguamento statuti società a controllo pubblico 31/12/2016 31/07/2017 31/07/2017
adeguamento statuti società miste 31/12/2017 31/12/2017 31/12/2017
modifica statuto previsione amm.ri dirigenti pubblici 31/03/2017 31/07/2017 31/07/2017
elenco esuberi personale art. 25 30/03/2017 30/06/2017 30/09/2017
inizio blocco assunzionale ex art. 25 30/09/2017 data entrata in vigore DM previsto al comma 1 dell’art. 25 data entrata  in vigore DM previsto al comma 1 dell’art. 25

Il correttivo interviene su tutto l’articolato del TUSP.

Già l’art.1 all’ultimo comma subisce una modifica nella individuazione delle società quotate per le quali il TUSP non si applica se non per quanto le norme stesse non le richiamino. Il correttivo specifica meglio il perimetro delle quotate e che sono”  ….definite dall’articolo 2, comma 1, lettera p), nonché alle società da esse partecipate, salvo che queste ultime siano, non per il tramite di società quotate, controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche.” Inoltre il correttivo non specifica la nozione di mercati cui quotarsi, non rinviando alla disciplina di settore,  e quindi trova conferma la interpretazione che il TUSP ricomprenda tutti i mercati, sia quelli regolamenti secondo il testo unico c.d. Draghi (d.lgs n. 58/1998) che quelli ad essi equiparati.

All’art. 2, contenente le definizioni, viene meglio chiarito alla lettera o) la società in house, che ora risulta essere cosi qualificata: o) «società in house»: le società sulle quali un’amministrazione esercita il controllo analogo o più  amministrazioni  esercitano  il controllo analogo congiunto, nelle quali la partecipazione di capitali privati avviene nelle forme di cui all’articolo 16, comma 1, e che soddisfano il requisito dell’attività prevalente di cui all’articolo 16, comma 3;

Passando ad un altro tema di attualità si deve rilevare l’ampliamento degli oggetti delle società che risultano legittimamente detenibili. Infatti è stato previsto che l’attività di autoproduzione di beni e servizi possa essere strumentale agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni. Il nuovo testo quindi dell’art. 4 comma 2 lett. d) sarà: “d) autoproduzione di beni o servizi  strumentali  all’ente  o  agli enti pubblici partecipanti, o allo svolgimento delle loro funzioni nel rispetto delle  condizioni  stabilite dalle direttive europee in materia  di  contratti  pubblici  e  della relativa disciplina nazionale di recepimento”.  Con l’introduzione delle locuzione “funzioni” si ritorna al modello già previsto dall’ art. 13 del decreto Bersani (d.l. 223/2006): società in house (ora tradotto in “autoproduzione”) strumentale, superando definitivamente alcuni orientamenti giurisprudenziali del 2015 che avevano ritenuto illegittimo l’affidamento diretto di contratti di appalto a società, ancorché rispondenti al modello in house, in quanto non scelte con procedure ad evidenza pubblica.

All’art 4 comma 7 e 8 viene previsto che sono “altresì” ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale la produzione di energia da fonti rinnovabili e che le università possono costituire società per la gestione di aziende agricole con funzioni didattiche. Il testo di legge pertanto diviene: “7. Sono altresì ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione  di  spazi  fieristici  e l’organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e  la gestione  di  impianti  di  trasporto  a  fune   per   la   mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili.

 8. È fatta salva la possibilità di costituire, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 27 luglio 1999,  n.  297, le società con caratteristiche di spin off o di start  up  universitari previste dall’articolo 6, comma 9, della legge 30 dicembre  2010,  n. 240, nonché  quelle  con  caratteristiche  analoghe  degli  enti  di ricerca. È inoltre fatta salva la possibilità, per le università, di costituire società per la gestione di aziende agricole con funzioni didattiche”. Con i novellati commi 7 e 8 vengono introdotte nuove fattispecie di oggetti di società che possono essere detenute in deroga al vincolo di scopo di cui al comma 1 del predetto articolo 4 in deroga al vincolo di attività di cui al comma secondo sempre del medesimo articolo 4 in commento.

Il comma 9 dell’art. 4 contiene le novità previste dalla Intesa Stato Regione tenuto conto delle osservazioni delle Commissioni Parlamentari e dispone che e, nel caso di partecipazioni regionali o delle province autonome di Trento e Bolzano, l’esclusione, totale o parziale, di singole società dall’ambito di applicazione della disciplina può essere disposta con provvedimento motivato del Presidente della Regione o dei Presidenti delle province autonome di Trento e Bolzano, adottato in ragione di precise finalità pubbliche nel rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità. Inoltre, viene espressamente previsto che il provvedimento di esclusione sia trasmesso alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, alla struttura di monitoraggio del Ministero dell’economia e delle finanze;

All’art. 4, infine viene aggiunto il comma 9 bis che ha una portata veramente innovativa in quanto prevede, in primo luogo, la possibilità per le amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni in società che producono servizi di interesse economico generale fuori dall’ambito territoriale della collettività di riferimento, purché queste ultime abbiano in corso o ottengano l’affidamento del servizio tramite procedure a evidenza pubblica. Il nuovo comma 9 bis testualmente recita : “9-bis. Nel rispetto della disciplina europea, è fatta salva la possibilità per le amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete, di cui all’articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, a 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, a 148, anche fuori dall’ambito territoriale della collettività di riferimento, in deroga alle previsioni di cui al comma 2, lettera a), purché l’affidamento dei servizi, in corso e nuovi, sia avvenuto e avvenga tramite procedure ad evidenza pubblica. Per tali partecipazioni, trova piena applicazione l’articolo 20, comma 2, lettera e). Resta fermo quanto previsto dall’articolo 16”.

L’attività extra moenia viene quindi prevista alle condizioni: (i) che si tratti di un servizio a rete ( idrico integrato, trasporto pubblico, distribuzione del gas, igiene ambientale e produzione di energia); (ii) che rimanga comunque nel limite dell’art. 16  e quindi all’interno del noto 20% di fatturato per le società in house – di cui si dirà in appresso; (iii) le società non abbiamo chiuso quattro esercizi su cinque in perdita come prevede l’art. 20, comma 2 lett. e.

In tema di servizi pubblici locali o meglio ora di servizi di interesse generale si rilevano due importanti novità del testo unico e del correttivo.

La prima già presente antecedentemente al correttivo e riguarda la nozione di servizio di interesse generale come previsto al comma 1 dell’art. 2 come di seguito riportati.

h) «servizi di interesse generale»: le attività  di  produzione  e fornitura di beni o servizi che  non  sarebbero  svolte  dal  mercato senza  un  intervento  pubblico  o  sarebbero  svolte  a   condizioni differenti  in  termini  di  accessibilità  fisica   ed   economica, continuità,  non  discriminazione,  qualità  e  sicurezza,  che  le amministrazioni pubbliche, nell’ambito delle  rispettive  competenze,  assumono come necessarie per assicurare la soddisfazione dei  bisogni della collettività di riferimento, così da garantire  l’omogeneità dello sviluppo e la  coesione  sociale,  ivi  inclusi  i  servizi  di interesse economico generale;

i)  «servizi  di  interesse  economico  generale»:  i  servizi   di interesse generale erogati o suscettibili di  essere  erogati  dietro corrispettivo economico su un mercato;

Risulta quindi dal combinato disposto delle due definizioni che i servizi di interesse generale ricomprendono quelli di interesse economico generale “….. erogati o suscettibile di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato”: Affermazioni innovative che danno una connotazione nuova al servizio di interesse economico generale legittimamente esercitabile da una società a partecipazione pubblica e dalla Relazione illustrativa del decreto correttivo si evince: “Non si è ritenuto di accogliere l’osservazione del Consiglio dl Stato volta a introdurre espressamente, tra le finalità perseguibili, i servizi di interesse economico generale, in quanto tali servizi sono in ogni caso servizi di interesse generale, come anche chiarito dallo stesso testo unico nelle definizioni di cui all’articolo 2.” Sempre in tema di servizi di interesse generale il correttivo all’art. 18 comma 1 prevede:  “All’articolo 27 del decreto legislativo n. 175 del 2016 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: “2-bis. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 3-bis, comma 2-bis, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.”

La conferma e validazione dell’art. 3 bis comma 2 bis del d.l. 138/2011 consentirà importanti processi aggregativi nelle forme proprie delle operazioni societari (fusioni, scissioni in altre società, cessioni di aziende) che determineranno  l’ingresso di nuovi operatori economici per continuare gestioni affidate (anche originariamente in house) con la garanzie della loro prosecuzione senza soluzione di continuità.


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