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Responsabilità contabile per il Direttore che provoca demansionamento


Il Direttore che attua delle scelte organizzative che comportano l’illegittimo demansionamento del dipendente risponde degli oneri sopportati dall’ente a seguito della soccombenza nella causa di lavoro instaurata dal dipendente stesso.

Questo il principio espresso dalla Corte dei Conti, sez. giur. Abruzzo, con la sentenza n. 76 depositata il 27 giugno 2017.

Nel caso di specie un dipendente, appartenente all’area B, cioè ad un’area connota per un’attività di concetto, era stato adibito all’espletamento di mansioni meramente manuali, quali le attività pratiche di cura e manutenzione di giardini naturalistici, e di altre incombenze proprie degli operai (tra cui ad esempio spazzare i giardini, collaborare all’elettrificazione di un recinto e quant’altro).

Il giudice del lavoro, ritenendo il dipendente “demansionato”, aveva condannato l’ente al risarcimento del danno.

L’inutile aggravio di spesa sopportato dall’ente pubblico in conseguenza della condanna al risarcimento dei danni pronunciata dal giudice del lavoro, con sentenza passata in giudicato, sono stati addebitati al Direttore del Parco che aveva adottato l’illegittima disposizione organizzativa.

Come evidenziato dai giudici contabili, infatti, le iniziative organizzative dei servizi devono essere attuate con le opportune cautele e con la massima diligenza, verificandone la compatibilità con le singole posizioni individuali alla luce della contrattazione collettiva e della normativa di riferimento (si veda anche Corte dei conti Toscana, sent. n. 183/2016; Veneto, sent. n. 139/2015; Lazio, sent. n. 330/2015).

Leggi la sentenza
CC Giur. Abruzzo sent. n. 76 -17


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