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Veneto, del. n. 390 – Sostituzione dipendente assente per congedo straordinario


Un sindaco ha chiesto se l’onere a carico dall’ente locale relativo alla spesa sostenuta per un lavoratore assunto in sostituzione di un dipendente collocato in congedo straordinario in applicazione dei benefici di cui alla legge 104/1992, debba o meno essere considerato ai fini del calcolo dei vigenti vincoli di spesa del personale.

I magistrati contabili del Veneto, con la deliberazione 390/2017, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 30 giugno, hanno evidenziato che l’ente può sostituire temporaneamente il dipendente in congedo straordinario solo se rispetta i vincoli generali di spesa di personale e quelli particolari relativi all’istituto utilizzato per la sostituzione (ricorso a forme di lavoro flessibile, utilizzo del personale in convenzione ai sensi dell’articolo 1, comma 557 della legge 311/2004, eventuali comandi temporanei di personale proveniente da altre amministrazioni).

Infatti, nonostante il collocamento in congedo straordinario del lavoratore per assistere un famigliare disabile sia un diritto previsto da una disposizione di legge, non è dato rinvenire nell’ordinamento specifiche norme che facciano ritenere l’ammontare della spesa del personale utilizzato per la temporanea sostituzione, sottratta ai regimi vincolistici vigenti.

L’ente, inoltre, nel periodo considerato, dovrà sostenere la spesa per il pagamento, al dipendente posto in congedo straordinario, della indennità prevista dalla normativa in vigore (art. 42, legge 104/1992; articoli 33, comma 1 e 42, commi 5, 5 bis e 5 ter, del d.lgs. n. 151/2001; Circolare INPDAP 10 gennaio 2001 n. 2).

Tale onere andrà quindi quantificato nell’ambito del calcolo dei limiti della spesa del personale imposti dalla legislazione vincolistica vigente (art. 1 della legge 296/2006 comma 562 per gli enti non soggetti al patto di stabilità e combinato disposto dei commi 557 e 557 quater, per gli enti soggetti).

Leggi la deliberazione
CC Sez. controllo Veneto del. n. 390 – 17


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