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Tracciabilità dei flussi finanziari: aggiornate le Linee guida


L’Anac, con delibera n. 566 del 31 maggio 2017, ha provveduto all’aggiornamento della determinazione n. 4/2011 recante “Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della legge 13 agosto 2013, n. 136“, al fine di adeguare le disposizioni ivi contenute alle novità introdotte dal Codice (d.lgs. 50/2016) e dal relativo Correttivo (d.lgs. 57/2017), nonché alla giurisprudenza e prassi consolidata.

Come chiarito dall’Autorità, tutti i contratti qualificabili come appalti di servizi, anche nella più ampia nozione europea espressa nelle direttive del 2014, devono essere sottoposte agli obblighi di tracciabilità.

Tale impostazione determina l’applicazione degli obblighi di tracciabilità anche agli “appalti di servizi” esclusi dal Codice ai sensi degli artt. 17 (ivi inclusi gli appalti di servizi legali) e 17-bis, ai quali si applicano comunque i principi generali dell’evidenza pubblica ex art. 4 del Codice medesimo (ad eccezione dei casi espressamente individuati nella determinazione, per i quali la ratio e le finalità sottese alla legge 136/2010 hanno consentito di ritenere non necessaria l’applicazione delle pertinenti disposizioni normative).

In altri termini, ciò che rileva ai fini della tracciabilità è l’utilizzo di fondi pubblici in quanto l’articolo 3 della legge 136/2010 assoggetta alla relativa disciplina «tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici».


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