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Società partecipate: pubblicato il correttivo al Testo unico


Il decreto correttivo sulla riforma delle partecipate (d.lgs. 100/2017) è stato pubblicato in G.U. n. 147 del 26 giugno 2017.

Il provvedimento, in vigore dal 27 giugno 2017, ha recepito l’intesa raggiunta in sede di Conferenza Unificata nella seduta del 16 marzo 2017, come richiesto dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 251/2016.

Tra le principali novità introdotte si prevede:

  • che la disciplina delle forme di consultazione pubblica, a cui gli enti locali sono tenuti a sottoporre l’atto deliberativo di costituzione di una società o di acquisto di partecipazioni, è rimessa ai medesimi enti locali;
  • che la decisione di derogare al principio secondo cui l’organo amministrativo della società a controllo pubblico è costituito, di norma, da un amministratore unico (ai sensi del comma 2 dell’articolo 11) spetta all’assemblea di ogni singola società a controllo pubblico (la precedente formulazione, invece, prevedeva la definizione tramite dPCM dei criteri in base ai quali, per ragioni di adeguatezza organizzativa, l’assemblea della società a controllo pubblico potesse disporre che la società fosse amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri ovvero che fosse adottato un modello di governance diverso). Tale determinazione deve essere assunta con delibera motivata in relazione a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi. La delibera deve essere trasmessa alla Corte dei Conti e alla struttura del Ministero dell’economia e delle finanze cui spetta il controllo e il monitoraggio sull’attuazione del testo unico.
  • che il primo triennio rilevante, ai fini della verifica del fatturato necessario alla sopravvivenza delle società partecipate, è il triennio 2017-2019, per il quale la soglia è abbassata a 500.000 euro (si veda Corte dei conti, sez. Emilia, del. n. 54/2017);
  • che le pubbliche amministrazioni locali partecipanti possono procedere al ripiano delle perdite subite dalla società partecipata con le somme accantonate nell’apposito fondo vincolato di cui all’articolo 221, comma 1, del d.lgs. 175/2016, nei limiti della loro quota di partecipazione e nel rispetto dei principi e della legislazione dell’Unione europea in tema di aiuti di Stato;
  • che le amministrazioni pubbliche socie, nel fissare obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento delle società controllate, ivi incluse quelle per il personale, devono tenere conto, oltre che delle disposizioni transitorie in materia di personale dettate dall’art. 25 e delle eventuali disposizioni che stabiliscono, a loro carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, anche del settore in cui ciascun soggetto opera;
  • che nei casi in cui le PPAA titolari di partecipazioni di controllo in società decidano di reinternalizzare delle funzioni o dei servizi nel frattempo esternalizzati, affidati alle società stesse, e procedano – prima di effettuare nuove assunzioni – al riassorbimento delle unità di personale già dipendenti e transitate nella società interessata dal processo di reinternalizzazione, limitatamente al recupero delle risorse, in precedenza assegnate alla società per il personale trasferito, “la spesa per il riassorbimento del personale non rileva nell’ambito delle facoltà assunzionali disponibili e del parametro di cui al comma 557 quater dell’art. 1 della legge n. 296/2006”.
  • il differimento al 30 settembre 2017 del termine entro il quale le PPAA sono tenute ad adottare il provvedimento di ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute e ad individuare quelle che devono essere alienate (le conseguenti penalità in caso di mancata adozione dell’atto ricognitivo, si applicano a partire dal 30 settembre 2017);
  • la fissazione al 31 luglio 2017 del termine entro il quale le società a controllo pubblico già costituite alla data di entrata in vigore del testo unico sono tenute ad adeguare i propri statuti alle disposizioni del medesimo testo unico;
  • il differimento al 30 settembre 2017 del termine entro il quale le società a controllo pubblico sono tenute ad effettuare una ricognizione del personale in servizio, per individuare eventuali eccedenze;
  • che il divieto – per le società a controllo pubblico – di procedere a nuove assunzioni a tempo indeterminato, se non attingendo agli elenchi dei lavoratori dichiarati eccedenti, fino al 30 giugno 2018, decorre dalla data di pubblicazione del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, con il quale devono essere stabilite le modalità di trasmissione degli elenchi del personale eccedente da parte delle società a controllo pubblico alla Regione nel cui territorio la società ha la sede legale (da adottare previa intesa in sede di Conferenza unificata).

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