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Campania, del. n. 222 – Gratuità del servizio di trasposto scolastico


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di erogare il servizio di trasporto scolastico in modo gratuito a tutti gli utenti che ne facciano richiesta.

I magistrati contabili della Campania, con la deliberazione 222/2017, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 27 giugno, hanno ricordato che l’erogazione dei servizi pubblici “a domanda individuale” (come individuati con il D.M. 31 dicembre 1983) non può essere gratuita per gli utenti e la loro copertura deve avvenire, in parte, mediante i corrispettivi versati dai richiedenti il servizio.

Trattasi, infatti, di servizi che non costituiscono un “obbligo istituzionale” e, di conseguenza, nel rispetto dell’art. 3 R.D. 2440/1923, il contratto con l’utenza deve caratterizzarsi per la bilateralità del sacrifico economico: a fronte di una prestazione resa o ricevuta, il contratto, secondo una nota bipartizione, può essere finanziariamente “attivo” o “passivo” e deve quindi inserirsi in una logica commutativa.

Come evidenziato dai magistrati contabili, il servizio di trasporto scolastico, sia pleno iure un servizio pubblico di trasporto, è escluso dalla disciplina normativa dei servizi pubblici a domanda individuale (ex art. 3 del d.l. 786/1981).

Tuttavia, nell’erogazione del servizio, gli enti:

  • dovranno motivare, a pena di illegittimità, l’eventuale gratuità del servizio in funzione di un interesse pubblico, tanto più se il servizio assume carattere generalizzato;
  • saranno tenuti, in sede di copertura, alla stretta osservanza delle disposizioni dell’art. 117 Tuel, in particolare il principio dell’equilibrio ex ante tra costi e risorse a copertura, principio che riguarda indistintamente tutti i servizi pubblici erogati dall’ente locale, a prescindere dalla forma contrattuale di affidamento del servizio (Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 3 maggio 2012 n. 2537).

Leggi la deliberazione
CC Sez. controllo Campania del. n. 222 – 17


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