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Campania, del. n. 221 – Costo del personale impiegato nell’attività censuaria


Un sindaco ha chiesto se il contributo trasferito dall’ISTAT per le prestazioni dei dipendenti comunali in materia di servizio statistico, debba coprire anche gli oneri, riflessi e indiretti, a carico dell’amministrazione comunale.

I magistrati contabili della Campania, con la deliberazione 221/2017, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 27 giugno, hanno evidenziato che l’esecuzione di censimenti e di altre attività di rilevazione statistica rientra nel novero dei compiti istituzionali dell’ente locale.

Per le spese derivanti dalla resa obbligatoria di servizi statistici straordinari, la legge provvede alla copertura finanziaria degli oneri sostenuti per i censimenti mediante un contributo, forfettario ed onnicomprensivo, trasferito dall’ISTAT in favore dei locali organi censuari.

La contribuzione statale, normalmente, giunge in forma amministrativa, tramite trasferimenti di scopo, sulla base di disposizioni di legge che indicono e finanziano i censimenti, determinando appositi stanziamenti nella legge di bilancio dello Stato.

Per l’ultimo censimento, la disposizione legislativa prevede che  il contributo erogato a favore dei comuni è forfettario ed onnicomprensivo: esso, infatti, non dipende dai costi effettivamente sostenuti dal singolo ente, ma da indici esterni ed oggettivi quali la popolazione residente, l’attività di rilevazione effettuata, l’utilizzo di forme di conglomerazione operativa (costituzione di uffici comunali di censimento in forma associata).

Gli ulteriori oneri non coperti dal contributo così determinato, pertanto, non possono che essere a carico dei bilanci degli organi censuari locali.

Leggi la deliberazione
CC Sez. controllo Campania del. n. 221 – 17


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