Un sindaco ha chiesto ha chiesto se il comando di personale da altro comune possa essere escluso dai limiti di spesa per il lavoro flessibile anche per i Comuni al di sopra dei 5000 abitanti.
I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 187/2017, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 14 giugno, hanno richiamato il principio espresso dalla Sezione delle Autonomie con la deliberazione n. 12/2017 secondo cui la spesa relativa al personale utilizzato in posizione di comando esula dall’ambito applicativo dell’articolo 9, comma 28, del d.l. 78/2010, ferma restando l’imputazione figurativa della spesa per l’ente cedente.
Si ricorda che tra le novità apportate dal d.lgs. 75/2017, che integra e modifica il Testo Unico del pubblico impiego, di particolare rilievo la nuova regolamentazione del lavoro flessibile e, cioè, del “personale assunto a tempo determinato o assunto con forme di lavoro flessibile”, secondo la nuova dizione dell’articolo 36 del d.lgs. 165/2001
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CC Sez. controllo Lombardia del. n. 187 – 17