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Basilicata, del. n. 40 – Acquisto immobile per la locale Caserma dei carabinieri


Un sindaco ha chiesto un parere in merito ai vigenti vincoli di legge in tema di acquisti immobiliari da parte degli enti locali e, in particolare, in merito alla portata applicativa dei requisiti di indispensabilità ed indilazionabilità che devono connotare tale tipologia di acquisti.

L’ente ha precisato che l’immobile oggetto di possibile acquisto sarebbe destinato a presidio stabile della Caserma dei carabinieri al fine di “scongiurare la delocalizzazione della Stazione dei Carabinieri”.

I magistrati contabili della Basilicata, con la deliberazione 40/2017, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 15 giugno, hanno ricordato che l’articolo 12, comma 1-ter del d.l. 98/2011 consente agli enti locali l’acquisto di immobili solo ove ne siano comprovate, documentalmente, l’indispensabilità e l’indilazionabilità attestate dal responsabile del procedimento, ferma restando la congruità del prezzo attestata dall’Agenzia del demanio ed il rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica.

Pertanto il responsabile del procedimento è tenuto ad attestare (e documentare) le concrete motivazioni poste a fondamento delle operazioni di acquisto, ovvero la coesistenza dei seguenti elementi essenziali:

  • un obbligo di legge funzionale al perseguimento dei propri fini istituzionali ovvero obbligo di legge funzionale a concorrere al perseguimento di interessi pubblici generali meritevoli “di intensa e specifica tutela “;
  • mancanza di soluzioni alternative equipollenti, in termini di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa e sana gestione delle risorse finanziarie;
  • indifferibilità dell’acquisto, pena la compromissione del fine perseguito ovvero la soggezione a specifiche sanzioni.

Come evidenziato dai magistrati contabili, la materia dell’accasermamento rientra nella competenza, responsabilità ed onere esclusivi dello Stato e, per esso, del Ministero dell’Interno.

Alla luce dell’attuale panorama normativo gli enti locali hanno la possibilità di “contribuire” al pagamento degli oneri di locazione dei suddetti immobili (articolo 1, comma 500, della legge 208/2015) mentre nessuna eccezione è prevista per l’acquisto di immobili da destinare all’esercizio delle funzioni di sicurezza della locale caserma dei carabinieri.

Il tutto senza considerare che l’acquisto in esame, soddisfacendo esigenze primarie di altre amministrazioni, andrebbe ad interferire con lo specifico regime vincolato in tema di acquisti immobiliari codificato anche a carico delle amministrazioni dello Stato.

Per dovere di completezza, i magistrati contabili hanno inoltre evidenziato che la legge di conversione del d.l. 50/2017, approvata dalla Camera ed attualmente in fase di approvazione del Senato, all’articolo 14-bis (Acquisto di immobili pubblici), dispone la modifica del comma 1-ter dell’articolo 12 del d.l. 98/2011.

Con la modifica, in particolare, si stabilisce che gli enti locali possono acquistare immobili anche senza prova di indispensabilità e urgenza, ove tali operazioni siano effettuate a valere su risorse appositamente stanziate dal CIPE o cofinanziate dall’Unione Europea, ovvero dallo Stato e dalle Ragioni e finalizzate all’acquisto degli immobili stessi.

Più precisamente, l’articolo 14-bis in esame aggiunge un periodo alla fine dell’articolo 12, comma 1-ter del decreto-legge n. 98 del 2011.

Con le modifiche in esame, il requisito della prova documentale di indispensabilità e indilazionabilità non si applica agli enti locali che procedano alle operazioni di acquisto di immobili a valere su risorse stanziate con apposita delibera del CIPE – Comitato interministeriale per la programmazione economica o cofinanziate dall’Unione europea ovvero dallo Stato o dalle regioni, finalizzate all’acquisto degli immobili stessi (cfr. Ufficio Studi del Senato- AS 2853, scheda di lettura 484/1).


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