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Riforma pa: la nuova disciplina del lavoro flessibile


Tra le novità apportate dal d.lgs. 75/2017, che integra e modifica il Testo Unico del pubblico impiego, di particolare rilievo la nuova regolamentazione del lavoro flessibile e, cioè, del “personale assunto a tempo determinato o assunto con forme di lavoro flessibile”, secondo la nuova dizione dell’articolo 36 del d.lgs. 165/2001.

La nuova formulazione dell’articolo 36 del d.lgs. n. 165 del 2001 prevede che:

a)      le amministrazioni pubbliche possono stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, contratti di formazione e lavoro e contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato, nonché avvalersi delle forme contrattuali flessibili previste dal codice civile e dalle altre leggi sui rapporti di lavoro nell’impresa, solo per comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo od eccezionale e nel rispetto delle condizioni e modalità di reclutamento previste in generale dall’articolo 35 del d.lgs. 165/2001;

b)      i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato possono essere stipulati nel rispetto della disciplina dettata, per il lavoro privato, dal d.lgs. n. 81/2015, con esclusione del diritto di precedenza all’assunzione che si applica al solo personale reclutato tramite avviamento degli iscritti alle liste di collocamento, di cui all’art. 35, comma 1, lett. b), del d. lgs. 165/2011;

c)      i contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato sono disciplinati dagli artt. 30 e ss. del d. lgs. 81/2015, fatta salva la disciplina ulteriore eventualmente dettata dalla contrattazione collettiva nazionale. Non è possibile ricorrere alla somministrazione di lavoro per l’esercizio di funzioni direttive e dirigenziali;

d)     i rinvii operati dal d. lgs. 81/2015 ai contratti collettivi devono intendersi riferiti, per quanto riguarda le amministrazioni pubbliche, ai contratti collettivi nazionali stipulati dall’ARAN;

e)      le singole amministrazioni redigono, dandone preventiva informazione alle organizzazioni sindacali tramiti invio all’Osservatorio paritetico istituito presso l’ARAN, un analitico rapporto informativo sulle tipologie di lavoro flessibile utilizzate, con l’indicazione dei dati identificativi dei titolari del rapporto nel rispetto della normativa sulla privacy, da trasmettere, entro il 31 gennaio di ciascun anno, ai nuclei di valutazione e agli organismi indipendenti di valutazione, nonché alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica che redige una relazione annuale al Parlamento;

f)       il rapporto di lavoro a tempo determinato illegittimamente instaurato è nullo e non è suscettibile di conversione in rapporto a tempo indeterminato, stante il divieto posto dall’art. 36, comma 5, del d.lgs. 165/2001, fermo restando il diritto al risarcimento del lavoratore interessato;

g)      la nuova disciplina del lavoro flessibile non si applica al reclutamento del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario (c.d. ATA) a tempo determinato presso le istituzioni scolastiche ed educative statali né per gli enti di ricerca pubblici di cui al d. lgs. 218/2016, fatto salvo il divieto, di cui all’art. 36, comma 5, del d.lgs. 165/2001, di conversione in rapporto a tempo indeterminato del rapporto di lavoro a tempo determinato illegittimamente instaurato.

Si segnala, infine, che con l’introduzione del comma 5-bis all’art. 7 del d.lgs. 165/2001, viene stabilito il divieto, per le pubbliche amministrazioni, di stipulare contratti di collaborazione caratterizzati da personalità, continuità ed eterorganizzazione dei tempi e del luogo di lavoro, ferma restando la possibilità, già ammessa nel regime preesistente (ex articolo 7, comma 6, del d.lgs. 165/2001), di conferire – per esigenze cui non è possibile far fronte con personale in servizio – incarichi individuali

con contratti di lavoro autonomo a esperti di particolare e comprovata specializzazione in presenza di determinati presupposti di legittimità.

Analogamente, il ricorso a tali contratti, è escluso per lo svolgimento di funzioni ordinarie e l’utilizzo dei soggetti incaricati come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che le dispone (ultimo periodo del comma 6, dell’articolo 7, del d.lgs. 165/2001).

Viene inoltre previsto che, per le pubbliche amministrazioni, non opera la conversione ex lege dei co.co.co. in contratti di lavoro subordinato ex articolo 2, comma 1, del d.lgs. 81/2015 (nuovo comma 5-bis).

Le rilevanti novità dei due decreti di Riforma del Pubblico impiego, attuativi della Legge Madia, il d.lgs. 74/2017 e il d.lgs. 75/2017, saranno approfondite nel seminario “Pubblico Impiego: come cambia la disciplina del lavoro e della valutazione” in programma a Firenze il prossimo 23 giugno 2017


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