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Piemonte, del. n. 110 – Variazioni tariffe Tari


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di deliberare una variazione delle tariffe TARI dopo la scadenza del termine previsto dalla legge per l’approvazione dei Bilanci di Previsione.

I magistrati contabili del Piemonte, con la deliberazione 110/2017, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 13 giugno, hanno evidenziato che la disciplina della TARI rimette alla potestà dell’ente locale la determinazione della tariffa, ma circoscrive tale potere entro un margine di tempo ben definito, costituito dalla data di approvazione del bilancio di previsione.

Se ne deve concludere che non sono ammissibili variazioni di tariffe di detto tributo successivamente all’approvazione del bilancio di previsione (Corte dei conti, sez. Lazio, del. 175/2015).

Da ultimo, per completezza, si rammenta che la possibilità di variare le aliquote e le tariffe dei tributi, con effetto retroattivo al 1° gennaio, entro il termine previsto per la salvaguardia degli equilibri di bilancio (31 luglio), è riservata alla sola ipotesi di accertato squilibrio (articolo 193, comma 3, del Tuel).

Leggi la deliberazione
CC Sez. controllo Piemonte del. n. 110 – 17


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