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Pianificazione dei fabbisogni di personale: cosa cambia con il d.lgs. 75/2017


Il 22 giugno prossimo entrerà in vigore il d.lgs. 75/2017 che contiene rilevanti novità sulla disciplina relativa al lavoro nella p.a., avendo modificato importanti disposizioni del d.lgs. 165/2001.

Un punto fondamentale del disegno riformatore, in un’ottica al contempo di semplificazione e di razionalizzazione del rapporto di impiego alle dipendenze della pubblica amministrazione, è costituito dal superamento della tradizionale determinazione del fabbisogno delle amministrazioni ancorata alla dotazione organica e l’introduzione di un piano del fabbisogno effettivo del personale.

In particolare, con le modifiche apportate all’articolo 6 del d.lgs. 165/2001, l’assetto organizzativo delle pubbliche amministrazioni viene affidato non più ad uno strumento programmatico, ma necessariamente statico, ma ad un piano essenzialmente gestionale, di natura dinamica.

Il nuovo sistema prevede che ogni singola amministrazione adotti un piano triennale dei fabbisogni di personale coerente non solo con le apposite linee di indirizzo da emanarsi dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, ma anche con l’organizzazione degli uffici e con la pianificazione pluriennale delle attività e delle performance per una programmatica copertura del fabbisogno di personale nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.

Viene dunque affidata alla capacità (ed alla responsabilità) di ogni singola amministrazione l’individuazione concreta e in progress delle professionalità occorrenti al raggiungimento dei propri fini istituzionali, con il solo limite del rispetto dei vincoli di spesa e di finanza pubblica.

Il piano, che deve essere adottato annualmente dagli organi di vertice delle amministrazioni statali e dagli organi competenti secondo i rispettivi ordinamenti per quanto attiene le altre amministrazioni pubbliche, deve essere accompagnato dall’indicazione delle risorse finanziarie destinate alla sua attuazione, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente. Per l’adozione dei piani deve essere assicurata la preventiva informazione sindacale, se prevista dai contratti collettivi nazionali.

Le amministrazioni pubbliche inadempienti non potranno assumere nuovo personale.

La capacità del piano di fabbisogno triennale di raggiungere gli obiettivi prefissati è a sua volta affidata ad una serie di adempimenti informativi di natura non meramente formale.

Infatti, ciascuna amministrazione è tenuta a comunicare le informazioni riguardanti le professioni e le relative competenze professionali nonché i dati correlati ai bisogni.

L’assolvimento di tale obbligo è condizione necessaria per l’avvio delle procedure di reclutamento a pena di nullità delle stesse.

Le rilevanti novità dei due decreti di Riforma del Pubblico impiego, attuativi della Legge Madia, il d.lgs. 74/2017 e il d.lgs. 75/2017, saranno approfondite nel seminario “Pubblico Impiego: come cambia la disciplina del lavoro e della valutazione” in programma a Firenze il prossimo 23 giugno 2017


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