Entra in area riservata:
Entra in area riservata:
 

Appalti: illegittimo lo scorporo ex ante del costo del lavoro dalla base di gara


E’ illegittimo l’inserimento nella lex specialis di gara di una clausola di esclusione automatica dell’offerta che contenga un costo orario del personale dipendente inferiore a quello stabilito dalle tabelle ministeriali senza che sia consentita una valutazione di congruità della stessa nella fase di verifica della anomalia.

E’ evidente, infatti, che l’esclusione ex ante dal ribasso dell’importo del costo del lavoro, previamente determinato dall’amministrazione, per di più in un appalto in cui è considerevole l’incidenza della manodopera, collide con il principio di libera concorrenza.

Questo il principio espresso dal Tar Sicilia, Palermo, con la sentenza n. 1370 del 23 maggio 2017, con la quale è stato ritenuto illegittimo l’operato della stazione appaltante che aveva quantificato e scorporato ex ante il costo del lavoro dal prezzo complessivo posto a base di gara, e, conseguentemente, aveva escluso un operatore economico che aveva applicato un lieve ribasso anche sul costo del lavoro.

Come evidenziato dai giudici amministrativi il nuovo codice appalti non ripropone quanto previsto nella previgente disciplina (articolo 82, comma 3-bis, del d.lgs. 163/2006) che sottraeva il costo della manodopera al confronto concorrenziale, all’evidente fine di impedire tensioni competitive destinate a riverberarsi sui diritti dei lavoratori.

Diversamente, il nuovo quadro normativo, come modificato dal cd. correttivo appalti (d.lgs. 56/2017), prevede che:

  • la stazione appaltante, al fine di determinare l’importo posto a base di gara per l’affidamento di lavori e servizi, individui i costi della manodopera;
  • solo i costi della sicurezza c.d. esterna, già quantificati a priori dal bando e cioè dalla stazione appaltante, devono essere scorporati dall’importo sul quale calcolare il ribasso (ultimo periodo del comma 16 dell’articolo 23 del d.lgs. 50/2016);
  • ad esclusione delle forniture senza posa in opera, dei servizi di natura intellettuale e degli affidamenti fino ad € 40.000, l’operatore economico deve indicare nell’offerta economica i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (articolo 95, comma 10, del d.lgs. 50/2016)
  • nel caso in cui i costi della manodopera indicati siano inferiori ai minimi tabellari, l’offerta deve considerarsi anomala e la stazione appaltante è tenuta a richiedere le giustificazioni all’operatore, affinché dimostri la ragionevolezza e sostenibilità dell’offerta proposta, fermo restando l’obbligatorio rispetto dei minimi salariali e degli altri vincoli normativi e della contrattazione collettiva.

Se sei interessato ad un aggiornamento teorico-applicativo sul nuovo Codice (d.lgs. 50/2016), alla luce del successivo decreto correttivo e delle linee guida Anac, contattaci

Self organizza, su richiesta, iniziative formative personalizzate, da realizzare in house.


Richiedi informazioni