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Emilia, del. n. 100 – Trattamento accessorio nella p.a.: le novità del d.lgs. 75/2017


Un sindaco, in proprio e in qualità di Presidente dell’Unione dei Comuni, ha chiesto se le disponibilità finanziarie destinate alle risorse decentrate per il 2017 possano essere aumentate rispetto a quelle indicate nel 2015, a fronte di una diminuzione della spesa per remunerare le posizioni organizzative (P.O.).

L’ente ha premesso che la sommatoria delle spese finanziate –  attraverso le risorse decentrate nonché attraverso le risorse provenienti dal bilancio per le P.O. – non supererebbe comunque la corrispondente somma del 2015.

I magistrati contabili dell’Emilia, con la deliberazione 100/2017, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo l’8 giugno, hanno ribadito che il limite previsto dall’articolo 1, comma 236, della legge 208/2015 deve essere applicato all’ammontare complessivo del trattamento accessorio e non alle sue singole componenti, considerato che l’unico vincolo esplicitato dalla legge è dato dall’ammontare complessivo delle risorse destinate per il 2016 al trattamento accessorio, che non può appunto superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2015 (Sez.  Piemonte, del. n. 135/2016; Sez.  Lombardia, del. n. 205/2016).

A tal proposito è necessario segnalare che è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il d.lgs. 75/2017 (in vigore dal 22 giugno 2017) che all’articolo 23 “Salario accessorio e sperimentazione” prevede che “……. a decorrere dal 1° gennaio 2017, l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016. A decorrere dalla predetta data l’articolo 1, comma 236 della legge 28 dicembre 2015 n. 208 è abrogato”.

Tale nuova disposizione non riproduce la parte finale del comma abrogato che, per la materiale quantificazione del tetto di spesa complessivo annuale per il trattamento accessorio del personale, imponeva che questo venisse “automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente

Le novità apportate al regime del lavoro pubblico dai decreti attuativi della riforma madia (testo unico del pubblico impiego e valutazione della performance) saranno approfondite nei ns. seminari in materia di personale:
Riforma pubblico impiego: le novità dei decreti attuativi Madia – Firenze – 23 giugno 2017
Gli incarichi a soggetti esterni all’ente: vincoli e adempimenti – Firenze – 14 luglio 2017

Leggi la deliberazione
CC Sez. controllo Emilia Romagna del. n. 100 – 17


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