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Mancato aggiornamento del costo di costruzione: danno erariale da minori entrate


Il responsabile dell’ufficio tecnico che non propone al consiglio comunale le delibere annuali di aggiornamento agli indici ISTAT del costo di costruzione, e, quindi, del correlativo contributo dovuto al comune dai titolari di permesso di costruire o di denuncia di inizio di attività (DIA), risponde delle minori somme introitate dall’ente.

Questo il principio espresso dalla Corte dei conti, sez. giur. Puglia, con le sentenze n. 228 e 229 depositate il 19 maggio 2017, con la quale è stato ribadito che il responsabile del settore ha il preciso dovere di curare tutti gli adempimenti di legge e regolamentari riguardanti il corretto svolgimento delle attività edificatorie, con il rispetto delle norme urbanistiche e ambientali e dei correlativi oneri contributivi, da parte di chiunque.

Tra tali doveri ed obblighi rientra, senza dubbio alcuno, la vigilanza sull’ammontare degli introiti, da parte del comune, relativi al settore di competenza.

Qualora, in base alla normativa primaria e secondaria vigente in materia, il responsabile non abbia il potere di procedere direttamente alla rideterminazione del costo di costruzione, in base agli indici ISTAT, sussiste quantomeno il dovere di dare impulso, anno per anno, all’iter finalizzato all’adozione delle delibere consiliari statuenti la rivalutazione di siffatta componente (sulla esigibilità alternativa di entrambe le condotte in consimili fattispecie: C. conti, Sez. I App., n. 653/13).

Leggi le sentenze
CC Giur. Puglia sent. n. 228 -17
CC Giur. Puglia sent. n. 229 -17


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