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La responsabilità derivante dall’assunzione di un soggetto privo del necessario titolo di studio


E’ illegittimo e fonte di danno erariale l’inquadramento nella categoria D3, per la quale imprescindibilmente occorre il requisito della Laurea Magistrale, di un soggetto privo del suddetto requisito specifico.

Questo il principio ribadito dalla Corte dei conti, sez. giur. Campania, con la sentenza n. 175 depositata il 17 maggio 2017.

Nel caso di specie, a seguito delle dimissioni del precedente comandante della polizia municipale, la giunta aveva dato mandato al Segretario comunale e Responsabile delle Risorse umane di assumere, ai sensi dell’articolo 110, comma 1, del Tuel, un Istruttore Specialista di Vigilanza, da inquadrare nella categoria D3.

Nella delibera l’organo giuntale aveva espressamente indicato il nome del soggetto da assumere nonché l’inquadramento professionale dello stesso nella specifica categoria “Istruttore Direttivo Specialista di Vigilanza, da inquadrare nella categoria D3”.

Successivamente il Segretario, che aveva partecipato alla deliberazione, aveva adottato tutti gli atti concernenti la costituzione del rapporto di lavoro, sottoscrivendo il relativo contratto.

A seguito di un esposto, la procura aveva constatato l’illegittimità di tale contratto, in quanto stipulato con soggetto privo del requisito soggettivo per essere assunto con qualifica D3 (Diploma di Laurea).

Per il danno arrecato all’ente sono stati ritenuti responsabili il Sindaco, gli assessori e il Segretario comunale che avrebbero dovuto, già dalla semplice visura del curruculum vitae, rilevare la mancanza del diploma di laurea e, conseguentemente, ritenere impossibile procedere all’assunzione.

Il danno è stato quantificato negli emolumenti corrisposti al Comandante in costanza di rapporto di lavoro atteso che alla retribuzione erogata non poteva che corrispondere una prestazione qualitativamente diversa o inferiore – sotto il profilo dei requisiti professionali e culturali posseduti – rispetto a quella pattuita (è stata quindi respinta la tesi difensiva volta a ricondurre la riduzione del danno erariale alla differenza retributiva tra la categoria D3 e quella D1, della quale il Comandante possedeva i prescritti requisiti di legge).

Tuttavia, contrariamente all’orientamento giurisprudenziale che nega la possibilità di valutare l’utilitas in caso di prestazioni rese da personale illegittimamente inquadrato per carenza del titolo di studio (Sez. Lazio, n. 864/2012; Sez. Toscana, n. 363/2011; Sez. Sicilia, n. 1158/2011; sez. Veneto, n. 107/2015; sez. Emilia-Romagna, n. 155/2014) la sezione Campania ha considerato, nella concreta quantificazione del danno, i vantaggi conseguiti dall’amministrazione danneggiata dall’apporto lavorativo di fatto prestato dal comandante, evidenziando che “la mancanza di un titolo, di un attestato o di un’abilitazione non implicano automaticamente la totale inidoneità allo svolgimento di determinate attività. Di certo, però, più elevata è la qualificazione richiesta per lo svolgimento di determinate attività o funzioni, più difficile diventa per il convenuto la possibilità di provare l’utilità delle prestazioni fornite” (in tal senso anche sez. Campania, sent. n. 129/2017)

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