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Campania, del. n. 75 – Gestione delle perdite del consorzio-azienda in liquidazione


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta gestione delle perdite economiche generate dal consorzio nato per l’attuazione del piano regionale di smaltimento dei rifiuti, da alcuni anni interessato da una gestione commissariale liquidatoria.

L’ente ha premesso che il Commissario liquidatore ha unilateralmente stabilito l’obbligo, da parte dei comuni consorziati, del pagamento delle quote annuali di copertura delle spese generali del Consorzio e dei disavanzi gestionali maturati e maturandi dello stesso Consorzio, compresi quelli accertati durante la pluriennale gestione commissariale, che perdura dall’anno 2010.

I magistrati contabili della Campania, con la deliberazione 75/2017, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 1° giugno, hanno ribadito che il Consorzio-azienda, pur avendo natura strumentale (in quanto azienda speciale degli enti che l’hanno costituito per l’esercizio in forma associata di servizi pubblici), si distingue soggettivamente dagli enti partecipanti, in quanto è dotato di una propria soggettività giuridica e diviene un nuovo centro di imputazione di situazioni e rapporti giuridici.

L’articolo 2615 c.c., in particolare, attribuisce autonomia patrimoniale ai consorzi con attività esterna, stabilendo che “per le obbligazioni assunte in nome del Consorzio, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo consortile”.

In altre parole, come chiaramente evidenziato dalla Corte di Cassazione, “il Consorzio con attività esterna, pur essendo sfornito di personalità giuridica, è pur sempre un autonomo centro di rapporti giuridici e pertanto assume la responsabilità, garantita dal fondo consortile, per tutte le obbligazioni comunque derivanti dai contratti che stipula in nome proprio. … Il Consorzio con attività esterne … ha autonoma soggettività con autonomia patrimoniale e negoziale” (Cass. 18235 del 2008).

Di conseguenza, come ribadito dai magistrati contabili, l’ente locale partecipante non è obbligato a ripianare automaticamente le perdite gestionali registrate dal Consorzio partecipato.

Nonostante i Consorzi non rientrino, di per sé, nel campo di applicazione del d.lgs. 175/2016 (che si riferisce direttamente agli Organismi strutturati in forma di società di capitali), i magistrati contabili hanno ritenuto applicabile, nei loro confronti, il divieto di “salvataggio a tutti costi” di cui all’articolo 14, comma 5, del d.l. 175/2016 (che ripropone in maniera sostanzialmente identica il testo dell’abrogato articolo 6, comma 19, del d.l. 78/2010).

Allo stesso modo, non sussiste alcun obbligo di ripiano in merito ai disavanzi di liquidazione (Abruzzo, del. n. 279/2015).

In tale contesto, pur se l’ente non è tenuto ad accollarsi i debiti del Consorzio partecipato, non si esclude che ciò possa avvenire.

Tuttavia si tratta di opzione che va opportunamente e sufficientemente motivata (Lombardia, del. n. 106/2017).

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Leggi la deliberazione
CC Sez. controllo Campania del. n. 75 – 17


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