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Campania, del. n. 73 – Consorzio ex art. 2602 c.c. e d.lgs. 175/2016


Un sindaco ha chiesto se il Consorzio cui l’ente ha aderito (unitamente ad altri comuni ma anche ad associazioni, Enti Parco, ONLUS e consorzi di diritto privato), costituito nella forma del “consorzio senza scopo di lucro con attività esterna” ex artt. 2602 e ss. del codice civile, debba rivedere il proprio statuto alla luce dell’articolata normativa in tema di controlli sulle società partecipate recata, in particolare, dal d.lgs. 175/2016.

L’ente ha premesso che il Consorzio riveste il ruolo di soggetto responsabile dell’attuazione del Piano di Sviluppo Locale nonché delle misure, sottomisure ed interventi in esso inseriti.

I magistrati contabili della Campania, con la deliberazione 73/2017, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 1° giugno, hanno evidenziato che ai sensi dell’art. 2602 c.c. il consorzio viene definito come il contratto mediante il quale “più imprenditori istituiscono una organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese“.

Dunque, a tenore di tale disposizione, il consorzio è un contratto associativo caratterizzato dalla natura imprenditoriale dei soggetti contraenti, stipulato al fine della creazione di un’organizzazione comune per la disciplina e (nel caso dei consorzi cd. “esterni”) lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese.

A differenza delle società di cui agli artt. 2247 ss. c.c., scopo del consorzio non è la realizzazione di un utile da dividere tra i consorziati, bensì quello di consentire a costoro il conseguimento di un vantaggio mutualistico (che nel caso di specie è rappresentato dall’attuazione del Piano di Sviluppo Locale).

Tuttavia, come evidenziato dai magistrati contabili, la disciplina codicistica di siffatti organismi non implica pure la privatizzazione dell’amministrazione che assume la veste di aderente al medesimo ente.

Come evidenziato dai magistrati contabili, pertanto, la scelta della forma consortile semplice ex artt. 2602 e segg. c.c. non può legittimare elusioni delle disposizioni di carattere generale contenute nel TUSP (ad. es., quelle dettate in tema di trasparenza), le quali devono senz’altro trovare applicazione in via analogica alle associazioni di diritto privato che abbiano lo scopo di esercitare, in forma privata, attività amministrativa.

Quindi, pur se i consorzi non rientrano di per sé, nel campo di applicazione del d.lgs. 175/2016, che si riferisce direttamente solo alla gestione delle partecipazioni societarie degli enti locali, tuttavia esigenze generali di tutela dell’economicità gestionale e della concorrenza non possono non riferirsi anche ad essi, che rappresentano comunque realtà operative inserite a tutti gli effetti nel contesto della finanza territoriale.

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Gli obiettivi, i contenuti e la durata degli interventi vengono definiti con riguardo alle esigenze di volta in volta rappresentate.

Leggi la deliberazione
CC Sez. controllo Campania del. n. 73 – 17


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