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Lombardia, del. n. 148 – Divieto di incarico di studio e consulenza a soggetti in quiescenza


Un sindaco ha chiesto un parere in merito all’ambito di operatività del divieto di incarico retribuito di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza, di cui all’articolo 5, comma 9, del d.l. 95/2012.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 148/2017, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 31 maggio, hanno ribadito l’orientamento delle Sezioni riunite in sede di controllo (Linee di indirizzo approvate con deliberazione n. 6/2005), secondo cui:

– “gli incarichi di studio possono essere individuati con riferimento ai parametri indicati dal D. P. R. n. 338/1994 che, all’articolo 5, determina il contenuto dell’incarico nello svolgimento di un’attività di studio, nell’interesse dell’amministrazione. Requisito essenziale, per il corretto svolgimento di questo tipo d’incarichi, è la consegna di una relazione scritta finale, nella quale saranno illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte”;

– “le consulenze … riguardano le richieste di pareri ad esperti”.

Nella medesima deliberazione viene fornita anche la seguente esemplificazione delle prestazioni che rientrano nella previsione normativa:

– “studio e soluzione di questioni inerenti all’attività dell’amministrazione committente”;

– “prestazioni professionali finalizzate alla resa di pareri, valutazioni, espressione di giudizi”;

– “consulenze legali, al di fuori della rappresentanza processuale e del patrocinio dell’amministrazione”;

– “studi per l’elaborazione di schemi di atti amministrativi o normativi”.

Si segnala il seminario di studio “Gli incarichi a soggetti esterni all’ente: vincoli e adempimenti

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CC Sez. controllo Lombardia del. n. 148 – 17


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