Entra in area riservata:
Entra in area riservata:
 

Selezioni indette da società pubbliche: giurisdizione del giudice ordinario


La competenza a decidere sulle procedure seguite dalle società in house per l’assunzione di personale dipendente è del Giudice ordinario.

Questo il principio espresso dal Tar Toscana con la sentenza n. 745 del 29 maggio 2017, con la quale è stato evidenziato che la riforma delle società partecipate (d.lgs. 175/2016), relativamente al reclutamento del personale, non obbliga le società a controllo pubblico ad indire pubblici concorsi, prevedendo al contrario l’applicazione, per quanto non espressamente derogato, delle norme del codice civile e quelle del diritto privato.

Il che necessariamente comporta la perdurante giurisdizione del giudice ordinario in materia di liti sulle procedure per assumere personale.

Il Tar Toscana dopo aver dato atto del contrasto di giurisprudenza formatosi sul punto, si è allineato al principio di diritto sancito dalla Corte di Cassazione, S.U. nella sentenza n. 7759 del 27/03/2017, secondo cui “le procedure seguite dalle società cosidette in house providing per l’assunzione di personale dipendente sono sottoposte alla giurisdizione del Giudice ordinario“.

L’articolo 19, comma 1, del d.lgs. 175/2016 rubricato “Gestione del personale” infatti dispone che “Salvo quanto previsto dal presente decreto, ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle società a controllo pubblico si applicano le disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile, dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa, ivi incluse quelle in materia di ammortizzatori sociali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, e dai contratti collettivi

Subito dopo, il comma 2 stabilisce che le stesse società disciplinino, con propri “provvedimenti”, criteri e modalità per il reclutamento del personale “nel rispetto dei princìpi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei princìpi di cui all’articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”.

Aggiunge, significativamente, lo stesso comma che ove le società non adottino i provvedimenti regolatori delle procedure di reclutamento “trova diretta applicazione il suddetto articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”.

Al fine di definire il contenuto specifico di tali obblighi, caratterizzati dal principio generale di estensione agli organismi partecipati, anche societari, di parte delle regole applicabili alla pubblica amministrazione socia, appare necessario richiamare i principi indicati dal comma 3, dell’articolo 35

del d.lgs. 165/2001 che, in virtù del richiamo operato dall’articolo 19 del d.lgs. 175/2016, devono costituire il riferimento per definire, nel regolamento delle società pubbliche, le modalità ed i criteri da seguire per l’assunzione di personale.

In proposito, l’art. 35, comma 3, del d.lgs. 165/2001, prevede che le procedure selettive siano conformi a predeterminati principi, ovvero:

a)      adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l’imparzialità;

b)      adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire;

c)      rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori;

d)     decentramento delle procedure di reclutamento;

e)      composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso.

In sostanza, le società pubbliche devono prevedere, nel proprio regolamento, procedure che garantiscano una scelta imparziale, fondata su criteri oggettivi e predeterminati (come accade per le assunzioni da parte delle pubbliche amministrazioni).

SELF, specializzata in servizi di consulenza ed assistenza giuridica, è in grado di fornire assistenza, fra l’altro, sugli aspetti organizzativi e regolamentari connessi alla gestione del personale degli organismi partecipati. Contattaci per maggiori informazioni


Richiedi informazioni