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Puglia, del. n. 69 – Facoltà assunzionali delle Province


Una Provincia ha chiesto un parere in merito alla possibilità di procedere all’assunzione del personale dirigenziale previsto in dotazione organica in sostituzione dei dirigenti uscenti, attraverso le procedure selettive previste dalla legge ovvero mediante procedure di mobilità in entrata da altre Province, attraverso la stipula di contratti ex articolo 110 del Tuel o convenzioni per la gestione associata di servizi con i Comuni.

I magistrati contabili della Puglia, con la deliberazione 69/2017, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 29 maggio, hanno ribadito che per le Province delle Regioni a statuto ordinario sono tuttora vigenti i divieti di cui al comma 420 dell’articolo 1 della legge 190/2014 (legge di stabilità per l’anno 2015) che impedisce qualsiasi forma di nuova assunzione di personale.

L’articolo 22, comma 5, del recente d.l. 50/2017 ha, tuttavia, introdotto una deroga al divieto contenuto nella lettera e) del comma 420 (che vieta la stipula di rapporti di lavoro ai sensi degli articoli 90 e 110 del Tuel) consentendo la copertura delle posizioni dirigenziali che richiedono professionalità tecniche e non fungibili delle Province delle Regioni a statuto ordinario, in relazione allo svolgimento delle funzioni fondamentali previste dall’art. 1, commi 85 e 86, della legge 56/2014.

Come evidenziato dai magistrati contabili, trattandosi, allo stato attuale, di una disciplina derogatoria contenuta in un decreto legge in attesa di definitiva conversione in legge, al fine di consentire una corretta attuazione della norma, è opportuno che gli enti provinciali forniscano un’adeguata motivazione circa la natura tecnica e l’infungibilità della professionalità, nonché sull’individuazione delle funzioni fondamentali connesse allo svolgimento dell’incarico dirigenziale.

Secondo magistrati contabili la vigenza del divieto di nuova assunzione di personale risulta confermato anche dalla legge di stabilità 2017 (legge 232/2016) che, dopo aver incluso anche le Province tra gli enti territoriali che concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica (art. 1, comma 465), nel disciplinare l’impianto delle sanzioni previste in caso di sforamento, consente delle deroghe solo alle Regioni, alle Città metropolitane ed ai Comuni.

Attualmente le Province, alla luce dell’art. 1, comma 3, del d.l. 244/2016 (cosiddetto decreto milleproroghe 2017), che ha modificato l’art. 4, comma 9, del d.l. 101/2013 possono prorogare, sino al 31 dicembre 2017, i contratti di lavoro a tempo determinato nonché i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, per le strette necessità connesse alle esigenze di continuità dei servizi e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e della vigente normativa di contenimento della spesa complessiva di personale.

A tal proposito è necessario evidenziare che la questione sulla perdurante vigenza dei divieti di spesa e di nuove assunzioni imposti alle province dal comma 420 è stata rimessa alla Sezione Autonomie, affinché sia adottata una delibera di orientamento (sez. Veneto, del. n. 316/2017).

Leggi la deliberazione
CC Sez. controllo Puglia del. n. 69 – 17


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