Entra in area riservata:
Entra in area riservata:
 

Piemonte, del. n. 88 – Sostituzione dipendente trasferito a mezzo di mobilità volontaria


Un sindaco ha chiesto un parere in merito ai limiti assunzionali dei comuni con popolazione fino a mille abitanti e alla possibilità di tenere conto, ai fini del calcolo della capacità assunzionale dell’ente, dei dipendenti interessati dalle procedure di mobilità volontaria di cui all’articolo 30 del d.lgs. 165/2001.

I magistrati contabili del Piemonte, con la deliberazione 88/2017, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 24 maggio, hanno evidenziato che i comuni con popolazione non superiore ai mille abitanti sono sottoposti ad una specifica disciplina normativa in materia di assunzioni, differente da quella prevista per gli enti di maggiori dimensioni, già soggetti al patto di stabilità interno.

Restano fermi, in ogni caso, i presupposti legislativi legittimanti le assunzioni di personale quali, ad esempio, il rispetto dei vincoli di bilancio (legge 232/2016), il compimento di tutte le attività connesse alla programmazione del fabbisogno di personale, alla determinazione delle dotazioni organiche e all’individuazione delle eccedenze (art. 6 e art. 33 d.lgs. 165/2001, art. 91 d.lgs. 267/2000), l’adempimento delle prescrizioni legislative in materia di certificazione dei crediti (art. 27 d.l. 66/2014).

Ai sensi dell’articolo 1, comma 562, della legge finanziaria per il 2007 (legge 296/2006, così come modificata dall’articolo 4-ter, comma 11, del d.l. 16/2012) l’ente locale può procedere a nuove assunzioni solo per sostituire le unità di personale cessato nell’anno precedente (con rapporto di turn over di 1 a 1) e a condizione che la spesa complessiva del personale non superi quella sostenuta nell’esercizio 2008 (Sez. Piemonte n. 14/2015).

Quanto alla possibilità di considerare fra le cessazioni intervenute nell’anno 2017 anche il dipendente trasferito a mezzo di mobilità volontaria, occorre richiamare il consolidato orientamento elaborato dalla giurisprudenza contabile secondo cui le procedure di mobilità, in quanto finalizzate ad una più razionale distribuzione del personale fra le pubbliche amministrazioni, sono connotate da “neutralità finanziaria”.

La neutralità finanziaria opera sia in entrata che in uscita, con la conseguenza che, in uscita, la cessione per mobilità di un dipendente non è equiparabile ad una cessazione per pensionamento, decesso o altre cause e, dunque, non amplia la capacità assunzionale dell’ente cedente, e, d’altra parte, l’ingresso di personale in mobilità, sempre che provenga da ente soggetto a vincoli assunzionali, non può, a sua volta, considerarsi assunzione e, dunque, non intacca l’eventuale capacità assunzionale dell’ente (da ultimo Sez. Liguria, del. n. 37/2017; in questo senso altresì il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, pronunciatosi dapprima con la circolare n. 4/2008 e poi con parere n. 4 del 19 marzo 2010)”.

Le problematiche connesse alla gestione del personale e all’affidamento degli incarichi saranno oggetto di approfondimento nei seminari di studi:

Leggi la deliberazione
CC Sez. controllo Piemonte del. n. 88 – 17


Richiedi informazioni