Entra in area riservata:
Entra in area riservata:
 

Molise, del. n. 130 – Rimborso spese legali: invarianza finanziaria


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla individuazione delle modalità con le quali verificare la c.d. “invarianza finanziaria” prevista nel nuovo comma 5 dell’articolo 86 del Tuel per la rimborsabilità delle spese legali sostenute da amministratori comunali.

I magistrati contabili del Molise, con la deliberazione 130/2017, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 24 maggio, hanno chiarito che la clausola di invarianza finanziaria prevista dalla norma non preclude la spesa “nuova”, solo perché non precedentemente sostenuta, o “maggiore”, solo perché di importo superiore alla precedente previsione (laddove prevista).

In particolare, la decisione di spesa non deve comportare “oneri” nuovi e maggiori rispetto alle risorse ordinarie (finanziarie, umane e materiali) che a legislazione vigente garantiscono l’equilibrio di bilancio.

In altre parole, anche le nuove spese per interventi riconosciuti meritevoli dal legislatore sono possibili se e nei limiti in cui le risorse finanziarie ordinarie lo consentono e cioè se non viene alterato l’equilibrio finanziario pluriennale di parte corrente dell’Ente.

Sta agli amministratori, che redigono la proposta di bilancio di previsione, ai responsabili finanziari e ai revisori dei conti, che sulla proposta si esprimono, giustificare che nonostante l’esercizio del potere discrezionale di previsione della spesa resta garantito l’equilibrio finanziario dei conti, consolidando e realizzando le risorse delle quali possono disporre.

La locuzione “senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica” fissa un limite invalicabile di spesa rappresentato, per il singolo ente locale, dalle spese di funzionamento risultanti dal rendiconto del precedente esercizio. (Sez. Lombardia, del. n. 470/2015; Sez. Puglia del. n. 33/2016; Sez. Emilia Romagna, del. n. 48/2016).

Anche la giurisprudenza costituzionale è intervenuta a definire i contorni della cd. clausola di invarianza finanziaria stabilendo che “il criterio di invarianza degli oneri finanziari è fissato, infatti, con riguardo agli effetti complessivi della norma e non comporta “in sé”  la preclusione di un eventuale aggravio di spesa purché tale aggravio sia “neutralizzato” nei termini sopra precisati, “dal momento che ben potrebbe un singolo aggravio di spesa trovare compensazione in altre disposizioni produttive di risparmi o di maggiori entrate” (Corte Costituzionale sentenza n. 132/2014).

Leggi la deliberazione
CC Sez. controllo Molise del. n. 130 – 17


Richiedi informazioni